Il voto in condotta va motivato pena l’annullamento dello scrutinio

WhatsApp
Telegram

Con la sentenza 477 del 7 maggio 2015, pubblicata il giorno 21 dello stesso mese, il Tar di Bologna ha affermato che il voto in condotta va sempre motivato adeguatamente.

Con la sentenza 477 del 7 maggio 2015, pubblicata il giorno 21 dello stesso mese, il Tar di Bologna ha affermato che il voto in condotta va sempre motivato adeguatamente.

Proprio per questo motivo, prendendo il caso della sentenza appena menzionata,  il Tar di Bologna ha annullato la parte di scrutinio che giudicava il comportamento di una alunna ordinando che fosse rivalutata.

I fatti

Durante un viaggio di istruzione in Sicilia la studentessa, allora minorenne, aveva avuto rapporti sessuali con dei compagni con cui si era appartata ripetutamente in bagno; non era stata quantificata l’assunzione di alcolici che avrebbero potuto alterare le capacità di autocontrollo dei ragazzi. La scuola non aveva, allora, preso provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi ma aveva deliberato che avrebbe tenuto conto del loro comportamento in sede di valutazione tanto da attribuire ad ognuno degli alunni coinvolti la votazione di 6/10 al comportamento.

La studentessa, concluso l’anno positivamente, aveva però presentato ricorso  al Tar di Bologna per l’annullamento del voto attribuitole in condotta.

Il Tar nella sua sentenza ha accolto il ricorso della giovane annullando il voto motivandola con il fatto che ogni singolo studente doveva essere valutato per la propria personalità. Il voto della condotta può essere influenzato negativamente da un singolo comportamento sbagliato ma deve tenere conto anche e soprattutto della valutazione globale dei ragazzi tenendo conto della loro personalità e del modo di confrontarsi con compagni e docenti. Il fatto che la scuola abbia assegnato a tutti i giovani coinvolti il voto di 6/10 fa ritenere al Tar che la votazione assegnata sia stata standard senza che abbia portato all’approfondimento delle diversità di carattere dei singoli alunni. Proprio la spersonalizzazione del voto, attribuito senza la giusta motivazione,  lo rende illegittimo per i giudici.

Il tribunale, quindi ha consigliato alla scuola di riponderare il comportamento della studentessa nell’intero anno scolastico, compreso il comportamento durante il viaggio di istruzione ma tenendo conto dell’uso di alcool fatto dalla ragazza che rappresenta un fatto determinante. Il consiglio di classe dovrà, quindi, rivalutare la giovane attribuendole un voto, fatto che non esclude che possa essere riconfermato 6/10, ma questa volta accompagnato dalle opportune motivazioni.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri