Visite guidate e viaggi di istruzione, numero docenti accompagnatori. Quale normativa?

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Qual è il numero di alunni che ogni docente può accompagnare in caso di viaggio di istruzione o visita guidata? Qual è la normativa di riferimento?

Rispondiamo ai succitati quesiti premettendo che a partire dal 1° settembre del 2000 il Regolamento sull’autonomia scolastica ha affidato alle scuole la competenza in materia.

Viaggi di istruzione e visite guidate: quali criteri

Il Miur con la nota n. 22209 del 2012 ha chiarito che  “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

Nella medesima nota, inoltre, viene indicato che la normativa previgente può essere presa opportunamente come  riferimento per  orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

Spetta, dunque, al Collegio Docenti, nell’ambito della programmazione educativa, e al Consiglio di Circolo/Istituto, nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita scolastica, definire i criteri per l’effettuazione dei viaggi di istruzione.

Viaggi di istruzione e visite guidate: numero accompagnatori

Il numero di accompagnatori, prima dell’entrata in vigore del succitato regolamento sull’autonomia scolastica, era disciplinato dalla CM n. 291/1992.

La Circolare così disponeva:

Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella
deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell’apporto didattico, non si può d’altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. 
Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta.

La circolare, dunque, prevedeva un accompagnatore ogni 15 alunni, numero elevabile, in caso di necessità legate al numero di allievi per classe, sino ad un massimo di 3 unità (3 docenti).

Tale previsione, come ricordato all’inizio, non è più prescrittiva ma può essere presa come riferimento dai due organi collegiali della scuola nella definizione dei criteri.

Viaggi di istruzione e visite guidate: facoltativi per i docenti

Viaggi di istruzione e visite guidate non rientrano tra le attività obbligatorie per i docenti, per cui la partecipazione è facoltativa.

Considerata la facoltatività della partecipazione dei docenti, in sede di programmazione, è bene che i dirigenti verifichino la disponibilità dei docenti accompagnatori, senza la quale viaggi e visite non potranno svolgersi.

La delibera, attraverso cui l’organo collegiale autorizza l’uscita o il viaggio, dovrà contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti.

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