Visite fiscali anche d’ufficio, cosa succede in caso di assenza

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Il decreto legislativo n. 75/2017, com’è noto, ha introdotto il “Polo unico per le visite fiscali”, affidando all’Inps il compito di effettuare le predette visite anche nei confronti dei dipendenti pubblici.

 VISITE FISCALI D’UFFICIO

Il succitato decreto ha previsto che l’Inps possa effettuare le visite fiscali anche d’ufficio, senza cioè la richiesta del datore di lavoro pubblico.

Le visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale d’ufficio sono predisposte nei casi ritenuti utili per la verifica dello stato di effettiva incapacità temporanea al lavoro.

In seguito alla novità introdotta, sono state apportate modifiche agli applicativi già utilizzati, al fine di consentire al datore di lavoro pubblico la visualizzazione delle visite d’ufficio effettuate nei confronti dei propri dipendenti e dei loro esiti, come comunicato con il messaggio Inps n. 137 del 12 gennaio 2018.

L’Istituto di Previdenza, inoltre, ricorda che, in merito all’eventuale giustificazione prodotta dal lavoratore in caso di assenza a visita domiciliare (con conseguente visita medica ambulatoriale), si fa riferimento al precedente messaggio n. 4282 del 31 ottobre 2017.

ASSENZA IN CASO DI VISITA MEDICA 

La decisione sulla giustificazione o meno del lavoratore per l’assenza dal domicilio, nel corso della visita fiscale, secondo quanto indicato dal messaggio appena citato (n. 4282/2017), è di competenza esclusiva del datore di lavoro (il dirigente scolastico nel caso della scuola), a seguito di un’istruttoria di cui può far parte anche la valutazione tecnica degli Uffici medico legali dell’Istituto.

Nello specifico, come chiarito dal messaggio n. 3384 del 31 agosto 2017, in caso di assenza alla visita domiciliare:

  • se il lavoratore produce una giustificazione di tipo amministrativo, la valutazione della stessa spetterà all’amministrazione di competenza (nel nostro caso la scuola);
  • se il lavoratore produce una giustificazione di tipo sanitario, la valutazione della stessa spetterà al suddetto ufficio medico legale dell’Inps;
  • se il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale, ma provvede a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, non si procederà all’esame degli stessi salvo esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico, registrando l’assenza del lavoratore alla visita  ambulatoriale.

Alla luce di quanto appena detto, dunque, il datore di lavoro deve visualizzare  le visite d’ufficio effettuate nei confronti dei propri dipendenti e dei loro esiti.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE DELLE VISITE DEI DIPENDENTI

Per consultare le visite d’ufficio,  tramite il sito dell’Inps, si deve:

  1. ricercare il servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”;
  2. accedere, previa autenticazione, alla funzione “Esiti Visite d’Ufficio per la PA”, presente nella pagina iniziale del Portale delle VMC;
  3. selezionare, dopo l’accesso alla predetta funzione, l’Amministrazione per cui l’utente risulta dipendente o l’insieme delle Pubbliche Amministrazioni per cui si hanno delle deleghe attive;
  4. selezionare l’Amministrazione (e la relativa struttura) di interesse;
  5. cliccare su “Procedi”;
  6. consultare gli esiti delle VMC richieste d’ufficio.

Ogni visita, ricompresa nell’elenco di tutte quelle effettuate, può essere consultata nel dettaglio per visionarne l’esito, verificarne le eventuali visite collegate, ad esempio quelle ambulatoriali, e stamparne un riepilogo.

Nel messaggio del 12 gennaio 2018, infine, si comunica che ulteriori informazioni, relativamente alla procedura di consultazione delle visite fiscali d’ufficio, sono reperibili  nel manuale utente, scaricabile tramite l’icona del “Manuale Operativo” disponibile nell’intestazione di ogni pagina del servizio.

Messaggio del 12 gennaio 2018

Per approfondire clicca qui

Decreto n. 75/2017

Tutto sulla malattia e sulle visite fiscali

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