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Visita fiscale presso indirizzo sbagliato: spetta al medico o al lavoratore controllare i dati del certificato?

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Irreperibilità alla visita fiscale: se è sbagliato l’indirizzo riportato sul certificato e il medico non trova il lavoratore in casa per questo motivo è comunque valida la sanzione?

Ho ricevuto raccomandata inps per mancata reperibilità alla visita fiscale. Il medico che doveva effettuare la visita però si è recato presso un altro indirizzo sbagliando numero civico. Secondo l’INPS l’errore è mio perché non ho controllato il certificato medico dove infatti risultava indirizzo errato. Ora mi vogliono decurtare 10 giorni di malattia dall’indennità oppure mi chiedono di giustificare la mie ragioni provando il contrario. Come posso uscirne senza ledere i miei diritti? Posso fare ricorso?

La mancata reperibilità alla visita fiscale in caso senza valida giustificazione comporta l’applicazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione dell’indennità di malattia fino al licenziamento nei casi più gravi. La richiesta di consulenza in merito alla visita fiscale che ci giunge da un nostro lettore (e che abbiamo riportato sopra) ci pone davanti ad una prospettiva di tipo diverso: cosa succede se il lavoratore in malattia è in casa ma risulta comunque irreperibile per cause esterne, errori o guasti che impediscono al medico di eseguire la visita fiscale? Nel caso specifico alla base c’è un errore nei dati trascritti nel certificato medico di malattia (il numero civico dell’indirizzo è errato) ma, astrattamente, nella stessa casistica potremmo far rientrare ipotesi diverse, come il citofono rotto che ostacola l’accesso in casa del medico Inps.

A tal proposito la normativa Inps è chiara: reperibilità alla visita fiscale non significa solo farsi trovare presso l’indirizzo indicato nel certificato durante le fasce orarie previste a seconda del tipo di impiego ma anche mettere in atto tutte le accortezze affinché il medico Inps possa svolgere il controllo. In queste ultime rientrano anche la verifica della corrispondenza dei dati riportati sul certificato medico e il corretto funzionamento del campanello nonché, ad esempio, dell’esattezza del cognome riportato sulla targhetta al citofono. Sono tutte fattispecie di cui si è occupata la giurisprudenza confermando la linea che riconosce validità alle sanzioni per irreperibilità. Nel caso proposto dal nostro lettore quindi non ci sono margini per il ricorso facendo leva sull’errore dell’indirizzo riportato nel certificato medico. L’unica possibilità per evitare la decurtazione dell’indennità di malattia è dimostrare di avere una giustificazione valida per l’assenza alla visita fiscale.

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