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Visita fiscale e fasce di reperibilità, esonero solo per alcune patologie, ecco quali

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Esonero visita fiscale, quando è possibile e con quale invalidità? Tutte le informazioni utili, analizzando nel dettaglio le patologie che ne danno diritto.

Salve, ho un’invalidità riconosciuta al 74% a causa di una patologia. Molte volte  causa della mia patologia (Miastenia Gravis), son costretta a mettermi in malattia, sono esonerata dalla visita fiscale? Sono un’insegnante, attendo chiarimenti. Grazie

L’esonero della visita fiscale, è previsto per tre categorie, ed esattamente:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Visita fiscale e invalidità al 74%

Per l’esonero della visita fiscale non basta solo il grado di invalidità superiore o uguale al 67%. Le tipologie di invalidità, che il medico può ritrovare nella documentazione da dover esaminare e conservare a supporto della prescrizione di esonero, sono le seguenti:

1. l’invalidità civile, cecità civile e sordità civile;

2. l’invalidità del lavoro – tecnopatica e infortunistica – accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

3. l’invalidità ordinaria previdenziale dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in base alle disposizioni vigenti;

4. l’invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte a categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Mentre le prime due tipologie sono tabellate e nella valutazione prevedono l’assegnazione di una percentuale di minus al verificarsi del rischio, la terza prevede il cut-off dei 2/3 e la quarta ascrivibilità a range categoriali.

Patologie esenti

Dal 13 gennaio 2018, per effetto del decreto Madia, sono state riformate le percentuali di invalidità, la percentuale che ne dà diritto è pari o superiore al 67% sia per i dipendenti pubblici che privati.

L’elenco stati patologici invalidità INPS senza obbligo visite fiscali e dal rispettare le fasce per la visita medica di controllo da parte del datore di lavoro o INPS, sono:

  • Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
    emorragie severe /infarti d’organo;
  • coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
  • insufficienza renale acuta;
  • insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
  • insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
    ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
  • cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
  • intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
    professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
    ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
  • malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
  • neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
  • trattamento radioterapico;
  • sindrome maligna da neurolettici;
  • trapianti di organi vitali;
  • altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) per il solo periodo convalescenziale;
  • quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

Maestenia: tra le malattie rare

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del D. L. 30.12.1992, n. 502” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 ed entrato in vigore il 19 marzo 2017 – sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), cioè il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura attraverso le risorse finanziarie pubbliche.

Con i nuovi LEA, le malattie, già croniche esenti, sono state spostate nell’elenco aggiornato delle Malattie Rare esenti (allegato 7 al DPCM 12.01.2017):

RFG101 –  Miastenia Gravis
RM0120  – Sclerosi Sistemica Progressiva

Conclusione

La Miastenia Gravis, anche se è stata riconosciuta una malattia rara, non è riportata nell’elenco delle patologie esenti per l’esonero della visita fiscale e delle fasce di reperibilità.

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