Visita fiscale, assenza ripetuta causa di licenziamento

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A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24681  del 2 dicembre 2016.

La Corte si è pronunciata in seguito al ricorso presentato da un dipendente privato, che era stato licenziato dalla società, in cui lavorava, per ripetute assenze durante le visite fiscali.

Il licenziamento è stato considerato legittimo dal Tribunale di Ragusa in primo grado e poi confermato dalla Corte d’Appello di Catania.

La Corte d’Appello ha respinto il ricorso del dipendente, in quanto lo stesso è stato “ripetutamente” assente alle visite fiscali inviategli, 5 in tutto: per l’ultima assenza il lavoratore non ha fornito alcuna giustificazione, mentre per le precedenti quattro le motivazioni non sono state ritenute adeguate. A ciò la Corte d’Appello ha aggiunto il fatto che  il lavoratore svolgesse un ruolo dirigenziale (direttore di ufficio postale) e quindi di responsabilità, controllo e coordinamento degli altri dipendenti dell’ufficio.

La Cassazione ha, infine, respinto il ricorso ritenendone infondati i motivi per le ragioni di seguito riportate.

Il dipendente deve essere reperibile, al domicilio comunicato al datore di lavoro, al momento della visita fiscale a prescindere dal fatto che la malattia gli permetta di uscire o meno. Nel caso in cui debba allontanarsi, ha l’obbligo di comunicarlo al datore di lavoro.

Nel caso specifico, il lavoratore, come suddetto, non ha fornito alcuna motivazione per l’ultima assenza, mentre per le precedenti le motivazioni sono state ritenute inadeguate.

La sanzione, leggiamo ancora nella sentenza, può essere evitata solo dimostrando che l’assenza sia attribuibile ad un “ragionevole impedimento”.

La Cassazione, infine, ha ribadito che, nel caso in cui il dipendente debba effettuare una visita specialistica, non basta il certificato, attestante tale visita, a giustificare l’assenza durante le fasce orarie di reperibilità, ma bisogna dimostrare che la visita non poteva essere effettuate in orario diverso. Ciò costituisce ormai un principio di diritto come ribadito dalla sentenza sempre della Cassazione n. 3226/2008.

Il caso riportato ha riguardato un lavoratore del settore privato, tuttavia il principio può essere applicato anche ai dipendenti pubblici.

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