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Mobilità, anche il docente trasferito su due scuole con scelta analitica ha vincolo triennale

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Il trasferimento ottenuto su una scuola richiesta fa scattare il vincolo triennale a prescindere dalla cattedra assegnata, che può essere COI oppure COE

Una lettrice ci scrive:

Vorrei sapere chi ottiene trasferimento su cattedra COE a. s. 2020-21 può chiedere trasferimento l’anno successivo avendo ottenuto il trasferimento su scuola madre con preferenza analitica?”

Con la mobilità 2019/20 è iniziata l’applicazione di quanto previsto nell’art.2 comma 2 del CCNI, in relazione al vincolo triennale nella nuova scuola di titolarità assegnata con la mobilità volontaria

Si tratta di una novità introdotta nell’ultimo contratto sulla mobilità firmato l’anno scorso e che ha validità triennale per  gli anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22

Cosa dice la normativa

L’art. 2 precedentemente citato stabilisce chiaramente che in seguito a mobilità volontaria (trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo), su una scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica nel comune di titolarità, il docente non potrà partecipare alla mobilità nel triennio successivo.

Fanno eccezione a questa disposizione solo alcune categorie di docenti in possesso di precisi requisiti.

L’articolo succitato stabilisce, infatti, quanto segue:

Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”

Trasferimento volontario su COE, non esonera dal vincolo triennale

Il trasferimento volontario ottenuto su una cattedra orario esterna in una scuola richiesta con preferenza analitica, determina sempre il vincolo di permanenza triennale nella scuola.

Il trasferimento su una COE, infatti, non esonera il docente dal vincolo triennale se la scuola, sede principale della cattedra, è stata richiesta dal docente, così come è stata richiesta anche la cattedra orario esterna

Conclusioni

La risposta al quesito posto dalla nostra lettrice è, quindi, negativo. Il docente in questione, avendo ottenuto, per il prossimo anno 2020/21, trasferimento volontario con preferenza analitica non potrà partecipare alla mobilità per l’anno successivo e complessivamente non potrà partecipare alla mobilità nel successivo triennio in quanto è vincolata per tre anni alla permanenza nella scuola di titolarità

 

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