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Vincolo triennale dopo il trasferimento: chi riguarderà

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Il vincolo triennale nella scuola di titolarità, ottenuta con la mobilità 2019/20, è previsto sia per il trasferimento che per il passaggio. Quali preferenze determinano tale vincolo

Una lettrice ci scrive:

Se nell’ambito della mobilità 2018/19 dovessi richiedere sia il passaggio di cattedra sia il trasferimento puntuale su scuola dando la priorità al primo movimento, ma dovessi ottenere solo il trasferimento puntuale su scuola, l’anno successivo potrei chiedere nuovamente il passaggio di cattedra, o sarei vincolata per tre anni alla scuola ottenuta con il trasferimento, senza la possibilità di richiedere il passaggio di cattedra?”

Il docente soddisfatto nella domanda di mobilità e ottiene il trasferimento o il passaggio in una scuola richiesta con preferenza analitica o mediante preferenza sintetica nel distretto o nel comune di titolarità, è tenuto a rispettare il vincolo triennale nella scuola e non potrà, quindi, partecipare alla mobilità per un triennio

Riferimento normativo

Il vincolo triennale rappresenta una nuova disposizione inserita nel CCNI 2019/20, non presente nel contratto valido per il corrente anno scolastico, che fa riferimento a quanto già stabilito nel CCNL 2016/2018

Si tratta dell’art.2 comma 2 dove si stabilisce quanto segue:

Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

Vincolo valido per qualsiasi tipologia di movimento

Il vincolo triennale sarà applicato ai docenti soddisfatti nella mobilità, alle condizioni stabilite dalla succitata normativa, sia in seguito al trasferimento che al passaggio di cattedra o al passaggio di ruolo.

Non vi sono disposizioni che esonerano da tale vincolo i docenti che non sono beneficiari di alcuna precedenza, che non sono soprannumerari, trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, se soddisfatti in una preferenza analitica o nella preferenza sintetica per il distretto o il comune di titolarità

Se il docente presenta contemporaneamente domanda di trasferimento e passaggio di cattedra  e, come la nostra lettrice, da priorità al passaggio, se dovesse essere soddisfatto nel trasferimento con preferenza analitica, anche se questo movimento risulta la sua seconda scelta, scatta ugualmente il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità assegnata nel trasferimento. In questo caso, quindi, la nostra lettrice dovrà aspettare un triennio per poter chiedere il passaggio di cattedra che le interessa

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