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Vincolo triennale dopo mobilità: si applica anche se il docente vuole chiedere trasferimento per altra tipologia di posto nella scuola di titolarità

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Il vincolo triennale impedisce di chiedere trasferimento da sostegno a materia nella scuola di titolarità assegnata con la mobilità. I diversi casi sono previsti nel contratto sulla mobilità

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di sostegno di scuola primaria. Ho ottenuto nella mobilità 2019 trasferimento interprovinciale su scuola e, avendo espresso preferenza analitica e non sintetica, so di avere il vincolo dei tre anni. Volevo sapere se questo vincolo mi preclude, nella prossima mobilità, anche la possibilità di chiedere il passaggio dal sostegno alla comune pur producendo domanda solo nell’istituzione scolastica dove sono ora titolare e avendo superato il vincolo quinquennale

Con la mobilità 2019/20 decorre il vincolo di permanenza triennale nella scuola richiesta e assegnata in seguito al movimento volontario

Riferimenti normativi

Il vincolo triennale è una nuova disposizione stabilità nell’art.2 comma 2 del CCNI, dove si dispone quanto segue:

Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale [….]”

Vincolo triennale: dipende dalla tipologia di preferenze espresse nella domanda

Come esplicitato nel succitato articolo il vincolo triennale si applica in seguito a mobilità volontaria se la scuola ottenuta è stata richiesta dal docente con preferenza analitica, oppure, nel caso di preferenza sintetica, se questa risulta essere il distretto sub-comunale o il comune di titolarità.

In questi casi il docente non potrà partecipare alla mobilità per i successivi tre anni scolastici

Vincolo triennale: vale sia per la mobilità territoriale che professionale

Il vincolo triennale nella scuola di titolarità assegnata in seguito a movimento volontario decorre dall’anno scolastico per il quale si ottiene il movimento e si applica per diverse tipologie di movimento.

I docenti saranno sottoposti, infatti, al vincolo triennale in seguito ai seguenti movimenti:

1- trasferimento stessa tipologia di posto

2- trasferimento diversa tipologia di posto (da sostegno a materia e viceversa)

3- passaggio di cattedra

4- passaggio di ruolo

Nel caso dei movimenti indicati nei punti 2 e 3 il vincolo si applica anche se si ottiene il movimento nella stessa scuola di titolarità

Nello stesso modo il vincolo triennale impedisce al docente di chiedere trasferimento o passaggio nella medesima scuola prima di aver completato il triennio

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, avendo ottenuto il trasferimento interprovinciale in una scuola richiesta con preferenza analitica, risulta essere nel vincolo triennale e non potrà partecipare alla mobilità per un triennio.

Non potrà, pertanto, chiedere trasferimento da sostegno a materia per il prossimo anno scolastico, anche se ha superato il vincolo quinquennale sul sostegno e anche se intende chiedere soltanto la scuola in cui è titolare dal corrente anno scolastico in seguito al trasferimento interprovinciale ottenuto

 

 

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