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Vincolo quinquennale sul sostegno: ricomincia dopo passaggio di ruolo

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Il docente che ottiene passaggio di ruolo sul sostegno è sottoposto al vincolo quinquennale nel nuovo ruolo. Potrà partecipare alla mobilità solo per il sostegno

Una lettrice ci scrive:

“Sono entrata di ruolo come insegnante di sostegno scuola primaria nell’anno 2013/2014. Ora sono una insegnante di sostegno di scuola infanzia avendo ottenuto passaggio di ruolo nel 2017/2018. Avendo già svolto l’anno di prova sia per la primaria che per l’infanzia, potrei quest’anno chiedere passaggio di ruolo sulla classe comune infanzia o primaria?”

Il docente titolare sul sostegno è tenuto a rispettare il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posto. Il calcolo del quinquennio decorre dall’anno scolastico di immissione in ruolo sul sostegno o dall’anno scolastico in cui ha ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno.

Nel calcolo del quinquennio, come chiarisce l’art.23 comma 8 del CCNI sulla mobilità, si considera anche l’anno scolastico in corso:

Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del  decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso

Vincolo quinquennale dopo passaggio di ruolo

Il docente titolare sul sostegno che ottiene passaggio di ruolo sempre su questa tipologia di posto è obbligato a rimanere per cinque anni nel nuovo ruolo di titolarità e, quindi, il computo del quinquennio ricomincia a decorrere dall’anno scolastico in cui ottiene il passaggio di ruolo.

Questa disposizione è stabilita nell’art.23 comma 11 del CCNI:

“I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità  per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio”

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, non potrà chiedere trasferimento su posto comune per il prossimo anno scolastico in quanto, in seguito al passaggio di ruolo sostegno Infanzia da lei ottenuto, è sottoposta ad un nuovo vincolo quinquennale sul sostegno,  con decorrenza 2017/18.

Prima di poter presentare domanda su posto comune dovrà quindi completare il quinquennio di permanenza sul sostegno nel nuovo ruolo e potrà farlo, quindi, nell’a.s. 2021/22 per l’a.s. 2022/23.

Niente le vieta di chiedere di nuovo, per il prossimo anno scolastico, passaggio di ruolo nella scuola Primaria sul sostegno, non dovrà più svolgere l’anno di prova, in quanto già svolto e superato in precedenza, ma con il passaggio alla Primaria farà ripartire un nuovo vincolo quinquennale che non le consentirà di chiedere trasferimento su posto comune per cinque anni

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