Vincolo quinquennale sul sostegno: può interessare più volte lo stesso docente
Il vincolo quinquennale sul sostegno una volta superato, può coinvolgere di nuovo lo stesso docente in base ai movimenti ottenuti
Una lettrice ci scrive:
“Sono entrata di ruolo nel 2013 come insegnante di sostegno . Nel 2018 ho ottenuto trasferimento interprovinciale nella mia classe di concorso. Nel 2019 ho ottenuto trasferimento provinciale ritornando di nuovo sul sostegno, ho tentato infatti di avvicinarmi sempre più alla mia provincia di residenza. Mi chiedo se sono nuovamente legata ai cinque anni di vincolo sul sostegno o posso richiedere di nuovo il trasferimento interprovinciale anche sulla mia materia”
Il docente titolare sul sostegno può partecipare alla mobilità per posto comune soltanto dopo aver superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno
Vincolo quinquennale: riferimenti normativi
Come stabilisce chiaramente l’art.23 comma 7 del CCNI sulla mobilità “Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti [….]”
Lo stesso vincolo si applica chiaramente anche ai docenti immessi in ruolo sul sostegno, a decorrere dall’anno scolastico di decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.
Computo del quinquennio
Nel computo del quinquennio si considera anche l’anno scolastico in corso, come esplicitato nel comma 8 del succitato articolo:
“Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso”
Mobilità per docente nel vincolo quinquennale
Il docente nel vincolo quinquennale può partecipare alla mobilità solo per posti sul sostegno. Può quindi chiedere trasferimento o passaggio di ruolo, ma sempre su questa tipologia di posto.
Il docente che ottiene il passaggio di ruolo dovrà conteggiare di nuovo il quinquennio a decorrere dall’anno scolastico del passaggio ottenuto. In pratica dopo il passaggio di ruolo sul sostegno il vincolo quinquennale ricomincia come stabilisce il comma 11:
“[….] I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio [….]”
Mobilità per docente che ha superato il vincolo quinquennale
Il docente che ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno può partecipare alla mobilità sia per posto comune che per posto sul sostegno
Il docente che chiede e ottiene il trasferimento da sostegno a posto comune, se negli anni successivi dovesse di nuovo chiedere e ottenere trasferimento di nuovo sul sostegno sarà tenuto a rispettare un nuovo vincolo quinquennale
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, se otterrà un nuovo trasferimento sul sostegno dovrà aspettare cinque anni per poter partecipare alla mobilità su materia. Non ha alcuna influenza il fatto che ha già superato il vincolo quinquennale, ma questo non è una tantum e si ripete tutte le volte che il movimento ottenuto lo prevede
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