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Mobilità, vincolo quinquennale sul sostegno: non è un tantum, può essere ripetuto

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Il vincolo quinquennale sul sostegno si può ripetere in seguito a nuova mobilità sul sostegno. Il docente che lo ha già superato potrebbe essere di nuovo sottoposto a tale vincolo?

Un lettore ci scrive:

“Sono un docente di sostegno. Nel 2009 sono passato da posto comune a posto di sostegno, dove ho prestato  servizio fino al 2014, successivamente ho avuto il trasferimento su posto comune, ma ho chiesto utilizzazione sul sostegno, quindi lavorando sempre sul sostegno. Poi nel 2015 per un errore nella compilazione della domanda sono di nuovo stato trasferito sul sostegno. L’anno scorso ho compilato la domanda per trasferirmi su posto comune, ma mi è stato annullato il trasferimento perché non avrei ancora superato il vincolo quinquennale. Sono esattamente 10 anni che presto servizio sul sostegno, come è possibile che non abbia ancora superato il vincolo quinquennale? La prego mi sveli per quale assurdo meccanismo non mi vengono riconosciuti gli anni di servizio prestati sul sostegno”

Il vincolo quinquennale sul sostegno determina l’obbligo per il docente di sostegno di rimanere per cinque anni in questa tipologia di posto senza poter partecipare alla mobilità per  posto comune.

Quale mobilità per docente nel vincolo?

Il docente nel vincolo quinquennale potrà partecipare alla mobilità, ma solo per posti sul sostegno.

Potrà chiedere, quindi, trasferimento sempre sul sostegno o, se possiede i requisiti necessari, passaggio di ruolo sul sostegno

Quale mobilità per docenti fuori dal vincolo?

I docenti che hanno superato il vincolo quinquennale possono partecipare alla mobilità territoriale e alla mobilità professionale sia per sostegno che per posto comune

Mobilità: quali conseguenze sul vincolo quinquennale

Il docente titolare sul sostegno che chiede e ottiene passaggio di ruolo sempre sul sostegno è sottoposto ad un nuovo vincolo quinquennale e il computo del quinquennio ricomincia a decorrere dall’anno scolastico in cui ottiene il passaggio di ruolo, in sintonia con quanto stabilisce l’art.23 comma 11 del CCNI:

“[….] I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio [….]”

I docenti che hanno superato il vincolo quinquennale e hanno ottenuto trasferimento su posto comune, se chiedono di nuovo trasferimento sul sostegno e ottengono il movimento richiesto, saranno sottoposti a un nuovo vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno anche se lo hanno già superato in precedenza.

Il nuovo vincolo decorre dall’anno scolastico in cui si ottiene il nuovo trasferimento da posto comune a sostegno, come chiarisce il comma 7 del succitato art.23:

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti [….]”

Conclusioni

Il nostro lettore, quindi, essendo ritornato sul sostegno in seguito a trasferimento ottenuto come titolare su posto comune, è tenuto a rispettare un nuovo vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno a decorrere dall’anno scolastico cui è stato trasferito di nuovo sul sostegno.

Nel computo del quinquennio non potrà conteggiare l’anno in utilizzazione sul sostegno in quanto non era nel vincolo poiché la sua titolarità era su posto comune

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