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Vincolo quinquennale per docente immesso in ruolo nel 2020/21: chiarimenti sulla decorrenza del vincolo

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Con le immissioni in ruolo 2020/21 i docenti interessati saranno sottoposti al vincolo di permanenza quinquennale nella scuola di titolarità. Disposizione prevista nel Decreto Scuola

Un lettore ci scrive:

Sono un insegnante precario di secondaria che prenderà parte al prossimo concorso straordinario. Il mio dubbio riguarda l’obbligo quinquennale di permanenza nella scuola di titolarità. In particolare, vorrei capire a partire da quale momento le domande di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola in altra regione non potranno essere prodotte, e cioè se a partire dal 1 settembre 2020 (ammesso che in quella data verranno effettuate le immissioni in ruolo) oppure se a partire dall’anno successivo, ossia dal completamento dell’anno di prova e formazione

Il vincolo di permanenza quinquennale nella scuola di titolarità interessa tutti i docenti che saranno immessi in ruolo a decorrere dal prossimo anno scolastico 2020/21

Riferimenti normativi

Il riferimento normativo è recentissimo.

Si tratta, infatti, come prontamente segnalato dalla nostra redazione,  del Decreto Scuola che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28 dicembre 2019 (DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126), entrato in vigore il 29 dicembre 2019.

Nell’art.1 comma 17-octies si stabilisce che, a decorrere dal prossimo anno scolastico 2020/21, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica solo dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità, come di seguito riportato:

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico

Conclusioni

La decorrenza del vincolo quinquennale corrisponde, quindi , all’anno scolastico di immissione in ruolo, a partire dal prossimo anno 2020/21 e successivi

Il docente immesso in ruolo il prossimo anno inizierà a conteggiare il quinquennio di permanenza nella scuola di titolarità dal 2020/21 anche se sarà in anno di prova .

L’immissione in ruolo sarà, infatti, su sede definitiva e il docente svolgerà l’anno di prova nella scuola di titolarità, nella quale dovrà rimanere per 5 anni senza poter chiedere alcuna tipologia di movimento fino al completamento del quinquennio di effettivo servizio

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