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Vincolo di permanenza nella scuola di titolarità: per un triennio non si può partecipare alla mobilità sia territoriale che professionale

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Il docente soddisfatto nel trasferimento su una scuola richiesta non potrà chiedere trasferimento o passaggio per un triennio. Il vincolo triennale è stabilito nel CCNI sulla mobilità

Una lettrice ci scrive:

“Sono un’insegnante di scuola dell’infanzia che ho presentato domanda di trasferimento per l’a.s. 2019/2020 nell’ambito dello stesso comune. Avendo ottenuto il trasferimento scuola richiesta, potrò fare domanda di passaggio di ruolo per l’a.s. 2020/2021?”

Il vincolo triennale nella scuola di titolarità e le condizioni per la sua applicazione sono ancora causa di dubbi e confusione per i docenti. Un esempio di ciò è il quesito posto dalla nostra lettrice alla quale si deve fornire una risposta negativa

Il docente nel vincolo triennale non può partecipare neanche alla mobilità professionale

La normativa in proposito è chiarissima, niente trasferimento, passaggio di ruolo o passaggio di cattedra per un triennio, per il docente soddisfatto nella mobilità volontaria in presenza di specifiche preferenze.

Nell’art.2 comma 2 del CCNI, si stabilisce, infatti, quanto segue:

Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”

Conclusioni

La nostra lettrice, avendo ottenuto per il corrente anno scolastico il trasferimento in una scuola richiesta con preferenza analitica, risulta essere nel vincolo triennale con decorrenza 2019/20. Non potrà partecipare, quindi, alla mobilità per il prossimo anno scolastico 2020/21 e dovrà aspettare tre anni per chiedere il passaggio di ruolo

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