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Vincoli temporali per mobilità: chiarimenti

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Il docente titolare sul sostegno può avere sia il vincolo quinquennale sul sostegno che il vincolo triennale nella scuola. Le regole  per i due vincoli sono differenti

Una lettrice ci scrive:

Sono un’insegnante di scuola primaria nel vincolo quinquennale del sostegno. Scrivo per sapere se quest’anno potrò fare la domanda per passare sul posto comune considerando che sono entrata di ruolo nell’anno 2015/2016.
Inoltre volevo sapere se esistono altri vincoli sul trasferimento considerando che mi sono trasferita da due anni nella scuola in cui lavoro (l’anno in corso è il secondo) che comunque si trova nella stessa provincia
.”

Il docente titolare sul sostegno è obbligato a rimanere su questa tipologia di posto per cinque anni, come stabilito nel CCNI sulla mobilità.

Se soddisfatto nella mobilità volontaria per il corrente anno scolastico potrebbe essere interessato anche dal vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità

Vincolo quinquennale: quando si applica e come si valuta

Il vincolo quinquennale si applica in seguito all’immissione in ruolo sul sostegno oppure in seguito al trasferimento da posto comune a sostegno.

Il computo del quinquennio decorre dall’anno scolastico dell’immissione in ruolo o del trasferimento e nel conteggio, come stabilisce l’art.23 comma 8 del CCNI, si considera l’eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo e deve essere calcolato anche l’anno scolastico in corso.

Vincolo triennale: in quali casi è previsto e in quali no

Il vincolo triennale nella scuola di titolarità, introdotto con il nuovo contratto sulla mobilità, obbliga i docenti interessati a rimanere nella scuola ottenuta nel movimento volontario richiesto per un triennio.

Tale vincolo si applica in relazione alla tipologia di preferenza sulla quale il docente risulta soddisfatto nel movimento ottenuto.

Sono interessati dal vincolo triennale tutti i docenti che hanno ottenuto trasferimento volontario, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo in una scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica nel comune di titolarità.

Il docente soddisfatto su una preferenza sintetica differente dal comune di titolarità non sarà, quindi, interessato dal vincolo triennale

Il vincolo triennale decorre dall’a.s. 2019/20 e non coinvolge i docenti che hanno partecipato alla mobilità 2018/19 (o precedenti ) ottenendo il movimento richiesto

Conclusioni

La nostra lettrice sta svolgendo nel corrente anno scolastico il quinto anno sul sostegno e, potendo valutare l’anno in corso, supera quest’anno il vincolo quinquennale.

Avendo ottenuto il trasferimento nella scuola di attuale titolarità da due anni non è interessata dal vincolo triennale

Potrà, quindi, partecipare alla mobilità su posto comune per il prossimo anno scolastico

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