Vigilanza, il dovere dei docenti varia in base ad età studenti. I dettagli

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Quella che ora si commenta è una sentenza della Corte d’Appello Napoli Sez. I, 06-03-2009, che ha trattato un caso che nella scuola può capitare diverse volte, studente che si infortuna durante lo svolgimento della lezione

Si tratta di una sentenza che pur di dieci anni or sono, ha affermato dei principi che diventeranno nel corso di queste anni dei capisaldi in materia di responsabilità della scuola, del docente e dello stesso studente, in caso di infortunio accorso a quest’ultimo.

Fatto

Agivano in giudizio i genitori dello studente all’epoca dodicenne, il quale aveva ricevuto l’ordine dalla docente, a detta dei ricorrenti, di prelevare una squadra situata in uno sgabuzzino sopra un mobile e, mentre cercava di prendere l’attrezzo, era stata colpita al volto da una lavagna collocata sullo stesso mobile in precario equilibrio ed aveva riportato la frattura di alcuni denti – chiesero la condanna dei convenuti, in via fra loro solidale, ai sensi dell’art. 2048 comma 2 c.c., al risarcimento dei danni subiti dalla minore.

In primo grado il ricorso veniva respinto perché era stato affidato all’allieva un compito caratterizzato da un bassissimo grado di complessità e di rischio intrinseco e la cui condotta rientrava pertanto nei canoni della diligenza qualificata e nei limiti della ragionevolezza.

Procedevano, dunque, in Appello, che verrà respinto per le ragioni che ora seguiranno.

Sulla responsabilità contrattuale e risarcimento danno

Anche nelle azioni da risarcimento del danno contrattuale, spetta comunque al creditore di allegare l’inesatto adempimento della prestazione dovuta (Cass. S.U. n. 13533/2001). Tale onere di allegazione non può essere inteso come mera enunciazione della mancata osservanza di uno degli obblighi gravanti sull’altro contraente (nella specie, mancata osservanza del dovere di vigilanza sull’alunno infortunatosi) ma come necessità di deduzione di tutte le circostanze del caso concreto che integrano l’inesattezza denunciata, a seconda delle sue effettive manifestazioni (Cass. n. 3579/2004), in modo che la controparte sia posta in grado di difendersi e di fornire la prova liberatoria di cui è, a sua volta, onerata.

Ebbene, la prova testimoniale espletata non ha pienamente chiarito né il ruolo avuto dalla Pa. nella vicenda né le esatte modalità dell’incidente.

Nel corso del giudizio di primo grado sono state escusse tre compagne di classe di Al.Ma., che hanno tutte confermato che la ragazza, uscita dall’aula dove la Pa. stava tenendo lezione di geografia per andare a cercare un righello (o una squadra) che serviva all’insegnante, vi fece ritorno con la bocca sanguinante; peraltro, mentre le prime due hanno sostenuto che fu la Pa. a chiedere alla Ma. di prendere l’attrezzo, la terza ha dichiarato che questa uscì dall’aula di propria iniziativa, dicendo che si sarebbe fatta dare l’oggetto dalla bidella. Sono state poi sentite un’altra docente della scuola (…), la quale ha affermato che a fianco all’aula dove si svolgeva la lezione ve n’era un’altra, utilizzata dalle insegnanti di sostegno ed al momento dell’incidente vuota, dove si trovava un armadietto con materiale didattico e, presumibilmente, anche una lavagna, ed, infine, una collaboratrice scolastica che ha a riferito che l’aula vuota era munita di una piccola lavagna fissata al muro e sovrastante l’armadietto.

Sulla scorta delle predette dichiarazioni le circostanze dedotte in citazione trovano una conferma solo parziale: se può infatti presumersi con alto grado di probabilità che l’odierna appellante si sia infortunata all’interno del locale dove era custodito il materiale didattico, non può ritenersi accertato né che ella si trovasse li per ordine dell’insegnante, né che fu colpita al volto da una lavagna (peraltro non collocata in precario equilibrio su un mobiletto, ma appesa al muro, dal quale si sarebbe perciò improvvisamente staccata).

Il dovere di vigilanza dell’insegnante varia in base all’età degli studenti

E’ evidente, in primo luogo, che il dovere di vigilanza dell’insegnante sulla classe assume una diversa connotazione a seconda dell’età degli alunni: gli studenti di una scuola media non hanno certo bisogno di essere accompagnati o seguiti in ogni spostamento come un bambino dell’asilo o delle prime classi delle elementari ed è del tutto normale che, nel corso di una lezione, essi abbiano il permesso di allontanarsi momentaneamente dall’aula (per esempio, per recarsi in bagno), senza che per questo il professore debba farsi carico della sicurezza del loro percorso o della sicurezza del diverso luogo dell’edificio scolastico al quale sono diretti.

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