Vigilanza e consegna studenti ai genitori dopo l’uscita, obbligati se scritto nel regolamento d’istituto

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Giungono in redazione numerose segnalazioni legate a misura prese da alcune scuole circa la sentenza della Corte di Cassazione III sezione che ha condannato un dirigente ed un docente per mancata sorveglianza di uno studente.

Lo studente, ricordiamo, era deceduto al di fuori dell’istituto a causa di un incidente per il quale sono stati accusati anche dirigente e docente a causa di mancata sorveglianza.

COSA PREVEDE LA LEGGE?

La legge prevede che i docenti assistano l’ingresso (con presenza di almeno 5 minuti prima del suono della campana) e l’uscita degli studenti. Almeno secondo quanto contenuto nell’articolo 29 del CCNL/2007 stabilisce al comma 5 che il docente è tenuto ad “assistere all’uscita degli alunni”.

Il personale ATA ha, invece, dovere di assolvere prestazione di vigilanza secondo quanto previsto dalla tabella A del CCNL del 24.07.2003. In essa si prevede tra le funzioni del personale A.T.A dell’area A “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche..”

Per quanto tempo questi compiti si devono protrarre? In aiuto arriva l’ARAN, la quale “ritiene che il tempo immediatamente antecedente/successivo l’inizio/la fine delle lezioni, va inteso in limiti temporali certamente non quantificabili al minuto, ma che comunque, per senso comune, dovrebbero essere relativi al quarto d’ora.”

IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Il caso della sentenza della Corte di Cassazione ha scatenato panico tra i dirigenti che hanno emanato delle circolari con le quali costringono docenti ed ATA ad attendere i genitori per la consegna dei figli. Con relativa lamentela anche da parte delle famiglie.

C’è da dire che nella sentenza, si porta l’accento soprattutto sul regolamento d’istituto e di come, in quella della scuola specifica oggetto della condanna, si facesse chiaramente riferimento al fatto che i docenti erano obbligati a vigliare sugli alunni all’uscita da scuola fino a quando non fossero saliti sull’autobus.

IL BUON SENSO

Tra i casi segnalati in redazione, quello di un dirigente che ha emanato un atto unilaterale con il quale costringe, senza far riferimento alle tempistiche di attesa, docenti e personale ATA a restare in attesa dei genitori per la consegna degli studenti e di un eventuale coinvolgimento della polizia municipale in caso in cui i genitori reiterino il ritardo nel prelevare i propri figli.

Non possiamo che essere contrari nei confronti di questa tipologia di richieste, anche perché lontane da quanto previsto dalla normativa, a meno di chiare indicazioni di tali provvedimenti all’interno del regolamento d’istituto.

C’è anche da dire che alcuni tribunali si sono espressi relativamente alla tipologia di sorveglianza dovuta da docenti ed ATA, sentenza 12524 della III sezione civile Corte di Cassazione. In essa si chiede di commisurare la vigilanza all’età degli alunni.

Ciò si potrebbe tradurre in una vigilanza più stretta per i bambini dell’infanzia e una vigilanza più “paternale”, ispirata al buon senso per studenti di età maggiore.

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