Se viene esercitata la giusta vigilanza sugli alunni e l’evento è imprevedibile i docenti non sono responsabili

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Un bambino durante l’attività scolastica si era “accucciato accanto ad un palo della luce posto ai margini del cortile, alzandosi repentinamente e girandosi di scatto”, e in tal modo urtando la fronte riportava alcuni danni.

Veniva accertato che la collocazione e la conformazione del palo dovevano considerarsi del tutto normali in rapporto all’utilizzazione del cortile, che il palo era pienamente visibile e che non era stato dedotto alcun difetto di vigilanza da parte dell’insegnante, sicchè il comportamento del tutto imprevedibile del bambino integrava gli estremi del caso fortuito.

L’accertamento di merito, quindi, ha consentito di escludere un difetto di vigilanza da parte dell’insegnante e di riconoscere l’assoluta repentinità ed imprevedibilità del comportamento del bambino, verificatosi in un contesto privo di pericolosità. Come evidenziano i Giudici della Cassazione Civile con l’ordinanza 22-05-2017, n. 12842 “

Si tratta, come ben si vede, di una ricostruzione che ha tenuto conto dei principi della giurisprudenza di questa Corte e ne ha fatto corretta applicazione. In particolare, proprio la sentenza 13 novembre 2015, n. 23202, citata in ricorso, ha ribadito che in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico di cui all’art. 2048 c.c., è necessaria la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e del carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa; il che è quanto la Corte di merito ha verificato nel caso concreto.

A tale esito è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 2.300, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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