Valutazioni intermedie e finali: nessun vuoto normativo

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GildaIns – L’art. 2 del decreto legge n. 200 del 22 dicembre 2008 (recante disposizioni sulla “Semplificazione normativa”), convertito con la legge 18 febbraio 2009 n. 9 aveva abrogato il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, nonché quello ad esso successivo, il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049. in tema di valutazione degli alunni.

GildaIns – L’art. 2 del decreto legge n. 200 del 22 dicembre 2008 (recante disposizioni sulla “Semplificazione normativa”), convertito con la legge 18 febbraio 2009 n. 9 aveva abrogato il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, nonché quello ad esso successivo, il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049. in tema di valutazione degli alunni.

Come è noto, l’art. 78 regolava il voto di condotta e l’art. 79 fissava la disciplina della formazione delle decisioni dei consigli di classe circa l’attribuzione dei voti ai singoli alunni. La procedura consisteva nella previa proposta motivata dei docenti delle singole discipline e nella successiva approvazione-non approvazione da parte del consiglio di classe. La disposizione in parola recava anche la regola della prevalenza del voto del presidente in caso di parità.

A partire dal 16 dicembre 2009 (data di entrata in vigore della legge 9/2009) pareva si fosse creato pertanto un vuoto normativo in riferimento al procedimento da rispettare, in sede di valutazione intermedia e finale degli studenti per pervenire alla corretta adozione del provvedimento finale da parte del consiglio di classe.

L’intera materia, in mancanza di una norma primaria, rimaneva assorbita nelle competenze delle istituzioni scolastiche per effetto dell’entrata a regime dell’autonomia scolastica. L’art. 4 comma 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) demanda infatti alle scuole l’adozione di “modalità e criteri per la valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale”.

In realtà l’efficacia dei regi decreti citati è stata "ripristinata"  dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (GU n. 290 del 14-12-2009  – Suppl. Ordinario n.234).

L’articolo 1, comma 2, da ultimo citato prevede, per l’appunto, che “sono sottratte all’effetto abrogativo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell’Allegato 2 al citato decreto legislativo (ndr, tra le quali rientrano anche i due regi decreti in oggetto), che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni”.

Il comma 3 dello stesso articolo alla  lettera d) precisa e specifica inoltre che “per «permanenza in vigore» si intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo tempo nell’ordinamento e alle eventuali successive modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.”

Orbene, il decreto legislativo 179/09 è in vigore dal 15 dicembre 2009. Nessun vuoto normativo, dunque: i regi decreti risultano tuttora vigenti e il procedimento da seguire per l’attribuzione dei voti e per l’adozione della consequenziale deliberazione finale del consiglio di classe è sempre quello indicato dal vecchio art. 79: proposta di voto da parte del singolo docente e  delibera del solito organo collegiale, il consiglio di classe (con prevalenza del voto del presidente del consiglio, in caso di parità dei voti).

Del "ripensamento" del legislatore ha preso atto la stessa amministrazione che con nota prot. n. 2532 del 1 aprile 2010 ha precisato che le disposizioni di cui al regio decreto n. 653/1925 ed al regio decreto n. 2049/1929, per effetto del Decreto Legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 permangono in vigore nel testo vigente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, nelle parti ovviamente non oggetto di anteriore abrogazione espressa ovvero non oggetto di abrogazione tacita o implicita.

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