Valutazione speciale per servizio in sedi disagiate: richiesta di regole certe per l’attribuzione degli incarichi di supplenza

Di Lalla
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Ersilio Castorina – L’art. 9 della legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 sullo sviluppo prevede che "Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo e` riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca".

Ersilio Castorina – L’art. 9 della legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 sullo sviluppo prevede che "Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo e` riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca".

Si richiede pertanto al MIUR e alle OO.SS. di predisporre un tavolo di confronto affinché si definiscano regole certe e precise in merito al suddetto punteggio speciale PRIMA delle procedure di attribuzione degli incarichi annuali di fine agosto.

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