Valutazione servizio nel concorso: 180 giorni continuativi? Lettera

WhatsApp
Telegram

Gentile Redazione,  leggendo in giro noto una certa preoccupazione (e anche una certa indignazione) relativamente alla condizione che viene posta nella tabella titoli per la valutazione del servizio prestato: si valuta un anno scolastico a patto che il servizio sia stato di almeno 180 giornicontinuativi.

Gentile Redazione,  leggendo in giro noto una certa preoccupazione (e anche una certa indignazione) relativamente alla condizione che viene posta nella tabella titoli per la valutazione del servizio prestato: si valuta un anno scolastico a patto che il servizio sia stato di almeno 180 giornicontinuativi. La specificazione sembra indicare che ogni interruzione del servizio, fosse pure per un giorno, rende l'anno non valutabile. 

I precari della scuola – coloro a cui il concorso si rivolge – non possono godere di permessi retribuiti al pari dei colleghi in servizio a tempo indeterminato. Un giorno di permesso non retribuito vale da interruzione di servizio e impedisce, dunque, di far valere l'anno, anche se magari si è stati in servizio dal 1 settembre al 30 giugno e persino se il permesso stesso non ha comportato fine del contratto e stipula di uno nuovo. 

Per quali motivi si interrompe il servizio? Basandomi sulla mia esperienza e leggendo sui forum, i motivi sono ad esempio malattia propria,problemi di salute o interventi chirurgici subiti da familiari stretti, partecipazione a esami e concorsi, discussione della tesi di dottorato, interruzione non richiesta ma subita perché la scuola ha scelto di interrompere il contratto per i giorni di sospensione delle attività didattiche, interruzione dovuta alla fine del contratto fino ad avente diritto che è stato poi rinnovato, ma con un giorno di stacco.

Già i precari sono danneggiati dalla forma contrattuale che non prevede, ad esempio in questi casi, gli stessi diritti dei colleghi di ruolo (retribuzione compresa). Devono esserli anche in sede concorsuale?
Aggiungo che la cosa appare insensata. Se ho insegnato in una scuola e con i miei alunni da settembre a giugno, assentandomi un giorno, in permesso, per motivi magari gravi, ciò inficia realmente la continuità didattica? Oppure se la scuola ha deciso di non retribuirmi per i periodi di sospensione delle attività didattiche, a Natale e Pasqua, già così danneggiandomi, in che modo questo interviene sulla validità del mio anno scolastico?

Si dice che la questione sarà oggetto delle promesse Faq del ministero: auspico una soluzione positiva. 
Anche perché chi magari (non è il mio caso) ha molti anni di servizio, deve andare a ricercare tutti i permessi chiesti (che nessun contratto registra)? Non si tratta di un inutile spreco di energie?
Sperando che la cosa abbia soluzione logica, 
vi ringrazio per l'attenzione e cordialmente saluto

Silvia Baglini

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri