Scrutini ed Esami, a chi vanno presentati reclami e ricorsi. Cosa fa la scuola

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valutazione

Le contestazioni relative alle decisioni degli organi delle istituzioni scolastiche preposti alla valutazione degli alunni (Consigli di classe e Commissioni d’esame) non possono essere indirizzate agli uffici scolastici regionali.

Lo ha chiarito, lo scorso anno scolastico, con apposita nota, l’USR Toscana che ha, inoltre, fornito precise indicazioni in merito a: accesso agli atti; reclami; ricorsi.

Accesso agli atti

Nel caso in cui pervengano richieste di accesso agli atti, al fine di estrarre copia dell’atto di interesse, è compito delle segreteria scolastica consentire l’accesso, previo accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge n. 241/90.

Per gli atti relativi solo all’interessato (o minore rappresentato), l’accesso può avvenire anche informalmente; nel caso sia individuabile un contro-interessato, l’accesso può avvenire solo formalmente.

Ricorsi

Le decisioni degli organi collegiali e delle commissioni d’esame relative alla valutazione degli studenti sono atti definitivi e sono, pertanto, impugnabili al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario al PdR entro 120 giorni.

I succitati termini decorrono dalla pubblicazione all’Albo delle Scuole  dei risultati degli scrutini e degli esami.

Reclami

I reclami avverso le procedure di scrutinio e di esame devono essere
presentati al dirigente scolastico della scuola presso cui operano il Consiglio di classe e/o la Commissione d’esame interessate.

Spetta alla discrezionalità dell’Amministrazione se e come intervenire. Infatti, non vi è obbligo di aprire un procedimento di riesame per ogni esposto/reclamo ricevuto. Soltanto nel caso in cui l’amministrazione  ritenga fondato l’esposto/reclamo, potrà avviare il procedimento di autotutela.

Autotutela

Il dirigente scolastico, ricevuto l’esposto/reclamo avverso la procedura di scrutinio, valuta preliminarmente i motivi dello stesso; se questi sono fondati, convoca il Consiglio di Classe competente.

Nel caso in cui il reclamo riguardi gli esiti degli esami di Stato, appare opportuno che il dirigente sottoponga lo stesso al presidente della commissione per una preliminare lettura dei motivi del reclamo medesimo.

Se si dovesse ritenere necessario valutare la possibilità di annullamento o revoca di un atto o di correzione di un errore materiale, sarà necessario procedere alla riconvocazione della Commissione (se la stessa ha già concluso le operazioni d’esame). In tal caso, se si tratta di esami di Stato di I grado, il dirigente procederà direttamente alla riconvocazione della commissione; se, invece, si tratta di esami di Maturità, il dirigente scolastico, su indicazione del presidente, inoltrerà apposita richiesta motivata di riconvocazione all’USR.

Avvocatura dello Stato

Il dirigente scolastico, qualora gli venga presentata apposita richiesta, invierà all’Avvocatura dello Stato tutta la documentazione necessaria a consentire lo svolgimento della difesa.

I documenti dovranno essere accompagnati da una relazione del Dirigente o del Presidente della Commissione d’esame. La relazione dovrà  contenere precise considerazioni sulle contestazioni oggetto del ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione.

Per agevolare il lavoro di difesa dell’Avvocatura si raccomanda:

  • di inoltrare, via e-mail, la suddetta relazione agli indirizzi di posta elettronica che la stessa Avvocatura dello Stato ha indicato nella propria richiesta;
  • di precisare, nella nota di accompagnamento alla documentazione, sia il nominativo dell’Avvocato dello Stato designato, sia il numero di contenzioso (ct.) assegnato dalla difesa erariale alla causa in questione.

Di seguito la tabella in cui sono riportati, a titolo esemplificativo, i principali documenti che devono essere trasmessi all’Avvocatura dello Stato nel caso di ricorso al TAR:

nota USR

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