Valutazione ed esami di Stato, confronto tra vecchia e nuova disciplina: dal comportamento all’Invalsi

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valutazione

di Venanzio Marinelli (ex dirigente tecnico MIUR) – Il recente decreto legislativo 62/2017 apporta importanti modifiche ed abroga alcuni commi del D.P.R 122/2009 e di altre norme, ma quest’ultimo rimane invariato per quanto riguarda la valutazione nel secondo ciclo, a parte la completa nuova struttura degli esami di stato.

Sono quindi normative con ambiti e riferimenti in parte diversi:
a) il primo è un Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti (in quel periodo) per la valutazione degli alunni e contenenti ulteriori modalità applicative in materia, si sensi degli art. 2 e 3 della legge n. 169/2008;

b) il secondo è un decreto legislativo, emesso ai sensi dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 per operare un adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze e negli esami di stato, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

Fondamentalmente il decreto è strutturato in una parte generale comune, in tre Capi, ed in alcune disposizioni transitorie, decorrenze, abrogazioni.

Capo I Principi generali
Capo II Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione
Capo III Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione
Art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

Incominciano a fare delle riflessioni sui principi generali ed in particolare su quello che è definito oggetto della valutazione, che è modificato in maniera importante.

a) Oggetto della valutazione

Confrontando l’oggetto della valutazione nel D.P.R. 122 e nel D.lgs 62 notiamo subito che gli oggetti della valutazione diventano due anziché tre

D.lgs 62/2017 D.P.R. 122/2009

Il processo formativo il processo di apprendimento
i risultati di apprendimento il rendimento scolastico complessivo
—- il comportamento e degli alunni

Dal confronto possiamo evidenziare tre aspetti principali:

1. Il processo formativo ha un significato più globale del processo di apprendimento e legato quindi non solo ad aspetti cognitivi ma afferenti alla persona nella sua interezza, alla personalizzazione (Legge Moratti), ma rimane comunque il riferimento al “processo”; nel D.P.R, 122 non ne era prevista la descrizione nel documento di valutazione, mente nel nuovo decreto la valutazione e’ integrata dalla “descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto”

2. La valutazione è riferita direttamente ai risultati di apprendimento, pertanto rimane legata a fattori più oggettivi, verificabili, risultati quindi, per osservare quanto si è appreso, mentre nel D.P.R. 122 il termine usato era rendimento scolastico complessivo. Certamente il rendimento scolastico fa riferimento ai voti, alle verifiche, ma ricordiamo anche il significato generale del termine “rendimento” utilizzato in fisica, meccanica η = L/Q = Lavoro/Calore, legato al concetto di lavoro utile rispetto all’energia introdotta; ne potrebbe derivare quindi un significato estensivo di rendimento rispetto a qualcosa, come all’impegno, alle capacità, alle potenzialità.

Volendo invece confrontare il termine “risultati di apprendimento” con quando indicato nella normativa: – nelle Indicazione nazionali per il curricolo, (primo ciclo) si fa riferimento agli obiettivi di apprendimento; – negli Istituti tecnici e professionale si fa riferimento diretto ai risultati di
Apprendimento – nei Licei alle competenze ed agli obietti specifici di apprendimento.

3. Il comportamento degli alunni non è più oggetto diretto della valutazione; sembrerebbe quindi, da una prima osservazione, che non costituisca più, almeno in modo rigoroso, un aspetto generale della valutazione, mentre, secondo il D.P.R. 122, se ne doveva tener conto, assieme al rendimento scolastico ed al processo di apprendimento, per valutare complessivamente l’alunno, con riferimento quindi anche all’impegno, alla diligenza, (ad esempio ai compiti svolti a casa); la sua valutazione si riferisce espressamente allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, come se fosse un elemento della valutazione analogamente alle altre discipline, da riportare sul documento di valutazione (espresso con un giudizio nel primo ciclo e con voto decimale nel secondo ciclo).
In ogni caso la sua definizione appare nei principi generali del decreto (capo I) e le scuole, nella loro autonomia, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, possono determinare iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione di comportamenti positivi.
Comunque, anche se la valutazione del comportamento non appare come “oggetto” diretto della valutazione, esso rientra, nella descrizione dei processi formativi, che integra la valutazione periodica e finale (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale degli apprendimenti) – nota n. 1865 del 10.10.2017.

a) Ammissione alla classe successive ed all’esame di Stato

Il decreto 62 chiarisce in modo inequivocabile che gli scrutini sono presieduti dal Dirigente scolastico o suo delegato, mentre qualche dubbio poteva esserci nel DPR 122 dove veniva indicato che “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e’ effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato”.

Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva, nella primaria, rimane immutata la possibilità di non ammettere alla classe successiva gli alunni, con decisione assunta all’unanimità e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, ma viene esplicitata la possibilità dell’ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Nella scuola secondaria di primo grado invece, l’ammissione alla classe successiva avviene, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; la non ammissione può essere deliberata dal consiglio di classe con adeguata motivazione.

La ratio della norma si evince da attenta lettura del comma 181, lettera i) della legge 107, dove viene posta in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, (confronto DPR 122: la valutazione concorre con la sua finalità anche formativa…)

Come noto, in sede di scrutinio, i docenti sono titolari solo della proposta di voto, mentre compete al consiglio di classe attribuire la votazione effettiva; sarà possibile, adesso, deliberare i voti in modo più coerente e trasparente con i risultati di apprendimento, il processo formativo, senza essere influenzati dalla necessità si “portare il voto a 6” per evitare la mancata ammissione alla classe successiva o agli esami.

In ogni caso l’istituzione scolastica, si fa carico dell’insuccesso, anche parziale dell’alunno e, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; pertanto diviene più direttamente responsabile dell’azione didattica, anche perché, dovendo descrivere il processo ed il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto,” deve monitorare con continuità tali aspetti.

Diciamo quindi che, di fronte ad una apparente maggior severità valutativa, “tener conto dei risultati di apprendimento e non del rendimento scolastico e del comportamento nel confronto delle due norme”, prevale la finalità formativa ed educativa della valutazione, che concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Possiamo dire che prevalgano l’aspetto formativo della valutazione, rispetto a quella sommativa e l’azione didattica, educativa, organizzativa della scuola, considerando anche che, pedagogicamente la mancata ammissione (bocciatura), solo in rari casi diventa una soluzione formativa o uno strumento di crescita e di sviluppo della persona.

Nuova struttura esame di stato primo ciclo

Di seguito, vengono messe in evidenza solo le novità del nuovo esame:

– Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico o un docente collaboratore; per le scuole paritarie svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

– L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione;

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la
padronanza della stessa lingua;

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

d) Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove. DM 741/2017

La valutazione è espressa con votazione in decimi derivanti dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra:

– il voto di ammissione
– la media dei voti delle prove e del colloquio

Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni.
La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
I modelli della certificazione delle competenze sono emanati con decreto del MIUR:
DM 742/2015 con i relativi allegati A (termine scuola primaria) B (termine primo ciclo di istruzione).

Prove Invalsi – le novità più importanti

Per quanto riguarda l’obbligo della partecipazione (alle rilevazioni Invalsi), dal confronto di quanto previsto dal decreto, rispetto alla normativa preesistente, si evidenziano alcune differenze fondamentali:

mentre il Decreto legge n. 5/2012 convertito nella legge 35, all’art. 52 prevedeva:
“Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.”

Il D.lgs 62/2017 prevede:
“Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d’istituto”

Pertanto mentre prima l’obbligo rimaneva circoscritto allo svolgimento delle prove, e le relative azioni (sorveglianza come somministratori, correzione delle prove anche in orario non curricolare ecc.,) potevano dare adito, in alcune scuole, a contestazioni, (veniva invocata talora la libertà di insegnamento o la lesione di diritti sindacali nel caso di sostituzione dei docenti o la necessità di eventuali contrattazioni di istituto per definirne gli aspetti) adesso la partecipazione è estesa a tutte le azioni connesse allo svolgimento delle prove.

Scuola primaria.
Le rilevazioni si svolgono come sempre nelle classi seconda e quinta in italiano, matematica ed inglese (solo in quinta classe)
Scuola secondaria di primo grado
Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo si istruzione. Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva.

La votazione conseguita nella rilevazione invalsi non costituisce quindi elemento di valutazione diretta negli esami di Stato, facendone media come nel passato ma viene prevista la:
“Indicazione, in forma descrittiva, nella certificazione delle competenze, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Scuola secondaria di secondo grado – esami di stato
Si evidenziano solo le novità più importanti:

Ammissione
Sono ammessi agli esami di stato gli alunni che abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi nel comportamento.

Credito scolastico
Il credito scolastico viene attribuito fino a 40 punti secondo la tabella allegata al decreto.

E’ prevista anche una fascia solo per la quinta classe per una media inferiore al 6 (7- 8 punti) anche se rimane uguale a quella attribuita per la media del 6 (7- 8 punti).
Prove di esame

L’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale ed un colloquio

La commissione d’esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio

– La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

– La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

– Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

– Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari.

L’esame di Stato tiene conto altresì delle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali, delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”

Nell’ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

Prove invalsi

Gli studenti sostengono prove a carattere nazionale, computer based, stabilite dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica ed inglese. Per gli studenti assenti per gravi e documentati motivi, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.

Per la prova di inglese, l’ INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

Al diploma é allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.

Il confronto in sintesi

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