Valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina

Di Lalla
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Prof. Sebastiano Spatola – Ancora una volta, a due anni di distanza, così come accaduto con il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, così come modificato dal D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, reca l’art. 2 comma 6, contrario ai più elementari principi statuiti dalla Costituzione, evidente contrasto con le numerosissime decisioni rese da Giudici Amministrativi ed Ordinari (del Lavoro) che edificano una giurisprudenza granitica, oramai consolidata, ma che è elusa volutamente dal Ministero della Pubblica Istruzione nonostante continue e ripetute segnalazioni a riguardo.

Prof. Sebastiano Spatola – Ancora una volta, a due anni di distanza, così come accaduto con il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, così come modificato dal D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, reca l’art. 2 comma 6, contrario ai più elementari principi statuiti dalla Costituzione, evidente contrasto con le numerosissime decisioni rese da Giudici Amministrativi ed Ordinari (del Lavoro) che edificano una giurisprudenza granitica, oramai consolidata, ma che è elusa volutamente dal Ministero della Pubblica Istruzione nonostante continue e ripetute segnalazioni a riguardo.

L’art. 3 comma 5 del D.M. n. 42/2009 e l’art. 2 comma 6 del D.M. n. 44/2011 statuisce che:
“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina“.

Da notarsi che entrambi i decreti ministeriali in capo richiamano il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. L’art. 485 comma 7° di tale D. Lgs. recita: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

Per cui l’art. 2 comma 6 del D. M. n. 44 (norma inferiore), “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina“, è nuovamente in contrasto con il citato art. 485 comma 7° del D. Lgs. 297/1994 (norma superiore), con la stessa L. 958/86, ex. art. 20, e non invero con l’art. 22 perchè secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con le Sentenze nn. 22805/2010 e 3032/2011, il procedimento di formazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, non rientra tra le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il MIUR con un atto improprio impone, mediante un D.M. che è subalterno al D. Lgs, di non valutare il servizio militare di leva contravvenendo ad uno dei principi cardine del Diritto: il criterio gerarchico che risolve le antinomie normative ovvero "lex superior derogat inferiori" cioè "la norma superiore deroga quella inferiore" e non viceversa.

Un Giudice di sesso femminile del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro Ordinanza n. 78 il 20 ottobre 2010, nel rispetto delle Leggi e della Costituzione, si è pronunciato tra l’altro sulla valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente. Ella attesta che se non si valuta il servizio militare di leva comporterebbe una ingiustificabile disparità di trattamento tra il personale precario di sesso maschile (per il quale era previsto il servizio militare obbligatorio con possibilità di acquisire punteggio utile ai fini dell’inserimento in graduatoria) e quello di sesso femminile (il quale, invece, essendo escluso dall’adempimento del servizio di leva non avrebbe potuto avvantaggiarsi dello stesso incremento di punteggio), trattandosi di situazioni personali diverse, volute dal legislatore, che ha ritenuto opportuno
escludere le donne dal servizio di leva obbligatorio […] ossia quello di dovere rinunciare agli incarichi di insegnamento a causa dell’adempimento dell’obbligo di leva, già imposto dallo Stato ai soli cittadini maschi maggiorenni, e quello di vedersi superati in graduatoria da colleghe di pari concorso (o da colleghi per qualunque causa esonerati dal servizio di leva) che, non avendo alcun obbligo militare da adempiere, ricevessero incarichi di insegnamento, avvantaggiandosi del relativo punteggio […].

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