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Valutazione anno di immissione in ruolo per la continuità: quando è possibile e quando no

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Non sempre si può valutare l’anno di immissione in ruolo nel punteggio di continuità. Vediamo i due casi che si possono presentare

Una lettrice ci scrive:

Vorrei sapere se viene valutato, ai fini della continuità, l’anno di immissione in ruolo (anno di prova), tenendo conto che l’anno successivo  è stata confermata la stessa sede

La valutazione del punteggio di continuità è spesso causa di dubbi per i docenti interessati, in relazione al come e al quando si può valutare e agli anni di servizio che possono essere conteggiati. Si tratta, infatti, di un punteggio importante sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto.

Cerchiamo, quindi, di chiarire tutti i dubbi, dei quali uno tra i più frequenti è quello che coinvolge la nostra lettrice in relazione all’anno di immissione in ruolo.

Quando si può parlare di continuità valida ai fini del punteggio

La continuità, che consente di valutare il relativo punteggio, spetta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Il punteggio maturato si perde in seguito a mobilità volontaria (trasferimento o passaggio) e in seguito ad assegnazione provvisoria

Quando si valuta

Il punteggio di continuità si valuta dopo aver maturato un triennio continuativo nella scuola di titolarità per la mobilità, mentre è sufficiente aver maturato un solo anno per la graduatoria interna di istituto.

Nel conteggio degli anni non si tiene conto dell’anno scolastico in corso

Quanti punti spettano

Per la continuità, come chiarito nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, spettano due punti ogni anno entro il quinquennio e tre punti per ogni anno successivo al quinto.

Quando si può valutare l’anno di immissione in ruolo nella continuità

Il docente che dopo l’immissione in ruolo è rimasto, negli anni scolastici successivi, nella stessa scuola può trovarsi in due condizioni differenti ai fini della possibile valutazione nella continuità dell’anno scolastico di immissione in ruolo.

La possibilità di valutarlo o meno dipende dall’anno scolastico in cui il docente è stato immesso in ruolo, che potrà consentire o impedire la valutazione del punteggio in questione.

Questa differenza è dovuta al fatto che l’immissione in ruolo può essere stata su sede provvisori o su sede definitiva.

Se la nomina in ruolo è stata nel l’anno scolastico 2015/16 o precedenti, è su sede provvisoria, quindi la scuola non è la sede di titolarità del docente, che ha dovuto presentare domanda di trasferimento per avere l’assegnazione della sede definitiva di titolarità l’anno successivo.

Se la nomina in ruolo è stata nel l’anno scolastico 2016/17 o successivi, è su sede definitiva, quindi la scuola è da subito la sede di titolarità del docente.

Nel primo caso l’anno di immissione in ruolo non può essere valutato nella continuità, anche se la scuola è diventata, l’anno successivo, la sede di titolarità del docente.

Nel secondo caso, invece, l’anno di immissione in ruolo può essere valutato nella continuità, in quanto la scuola risulta la sede di titolarità del docente

La nostra lettrice potrà valutare, quindi, se ha diritto ai 2 punti di continuità per l’anno di immissione in ruolo in base all’anno scolastico in cui ha avuto la nomina

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