Valore abilitante del diploma magistrale: Sisa contro Miur

Di Lalla
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Sisa – Il SISA, in merito alla Nota del 29 aprile 2011 protocollo n.1065 "Nota chiarimenti DM 10 settembre 2010, n. 249 relativo alla Formazione Iniziale Docenti", del MIUR, evidenzia delle imperfezioni dichiarate dal MIUR:

Sisa – Il SISA, in merito alla Nota del 29 aprile 2011 protocollo n.1065 "Nota chiarimenti DM 10 settembre 2010, n. 249 relativo alla Formazione Iniziale Docenti", del MIUR, evidenzia delle imperfezioni dichiarate dal MIUR:

1) Citiamo dalla nota MIUR in relazione all’ art. 15 comma 16: "Si intende precisare che il dettato del D.M. 249/2010 non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito"
La normativa previgente appunto dichiara che il titolo conseguito è abilitante e la previgente normativa (che lo stabilisce) non è mutata dal DM 249/2010 e ne fa salvo il valore; i diplomati magistrali quindi ABILITATI devono stare nelle graduatorie degli abilitati.

2) Viene espressamente dichiarato dal MIUR che tali diplomati possono essere destinatari di contratti a Tempo INDETERMINATO nella scuola paritaria ma non nella scuola statale, rilasciando entrambe diplomi riconosciuti dallo Stato. Ci spieghi il Miur come mai di questa ennesima discriminazione dato che le qualifiche professionali sono pur sempre qualifiche, sia nel pubblico impiego che nel privato, tant’è che un Dottore lo è sia se esercita la professione in Ospedale o privatamente intra moenia.

3) Non ci venga a dire il MIUR che i diplomati magistrali seppur abilitati non sono idonei all’ insegnamento, poiché l’ idoneità all’ insegnamento, ereditata dal vecchio Regolamento sul reclutamento dei docenti, si conseguiva attraverso superamento di concorso, ma l’abilitazione era requisito già posseduto per l’accesso a tali concorsi. Quando sono state istituite le graduatorie permanenti (poi ad esaurimento), il legislatore ha ammesso alle stesse tutti gli abilitati, senza chiedere alcuna idoneità conseguita a seguito di concorso, escludendo però da tale inclusione, senza motivo, i diplomati magistrale, i quali sono abilitati, per la scuola primaria, a tutti gli effetti.

4) Cit.: “Il titolo finale conseguito attraverso il percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.” Si accede alla II Fascia di Istituto con l’abilitazione all’ insegnamento che già posseggono i diplomati magistrali, ma soprattutto questa frase va in netto contrasto con quanto riportato al punto 1 ( il dettato del D.M. 249/2010 non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito") sarebbe quindi il caso che il Ministero facesse chiarezza prima per se stesso su quello che dichiara onde evitare di reiterare e contraddirsi continuamente.
Speriamo di avere al più presto le risposte che attendiamo dal Giudice Amministrativo che sicuramente aiuterà a fare chiarezza sulla grave situazione venutasi a creare in questi anni.

Barbara Bernardi
Resp.naz.precari SISA

La nota n. 1065 del 29 aprile 2011

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