Valore abilitante del diploma magistrale: occorre chiarezza

Di Lalla
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Fabio Albanese* – Con riferimento alla "Nota di chiarimenti su Decreto Formazione iniziale docenti", ed in particolare alla parte che riguarda l’Articolo 15, comma 16, mi permetto di far cortesemente notare sia ai lettori che al Ministero, che appare del tutto privo di senso affermare che il medesimo titolo professionale possa essere utile all’accesso a contratti a tempo indeterminato nella scuola privata paritaria ma non nella scuola gestita dallo Stato. Soprattutto alla luce delle norme Comunitarie.

Fabio Albanese* – Con riferimento alla "Nota di chiarimenti su Decreto Formazione iniziale docenti", ed in particolare alla parte che riguarda l’Articolo 15, comma 16, mi permetto di far cortesemente notare sia ai lettori che al Ministero, che appare del tutto privo di senso affermare che il medesimo titolo professionale possa essere utile all’accesso a contratti a tempo indeterminato nella scuola privata paritaria ma non nella scuola gestita dallo Stato. Soprattutto alla luce delle norme Comunitarie.

Affermando, infatti, che il titolo in oggetto consente al possessore di esercitare a pieno diritto la professione di insegnante di scuola primaria o dell’infanzia, quale personale abilitato a tutti gli effetti, e con possibilità di prestare il servizio con contratti a tempo indeterminato, in Enti che rilasciano titoli aventi il medesimo valore legale delle scuole gestite dallo Stato, si afferma in modo inequivocabile, in applicazione della Direttiva 2005/36/CE, il valore giuridico del titolo quale "qualifica professionale" ovvero "titolo di formazione regolamentata" che permette l’esercizio di una "professione regolamentata" (tale è infatti la professione di docente in Italia).

In base a tale assunto, e posto quindi che il titolo in questione è da considerarsi titolo di qualifica professionale abilitante all’esercizio di una professione regolamentata, il fatto di impedire l’esercizio della medesima professione alle stesse condizioni (possibilità di contrattazione a tempo indeterminato) nella scuola gestita dallo Stato, appare non solo una contraddizione, ma una forma di discriminazione basata non sul valore intrinseco del titolo di studio, ma sul fatto che lo stesso sia fatto valere presso un datore di lavoro piuttosto che presso un altro.

E’ infatti privo di ogni fondamento giuridico affermare che una medesima qualifica possa assumere diverso valore giuridico a seconda del committente presso cui la professione viene svolta.

Pertanto, anche a nome di migliaia di diplomati magistrale, mi permetto di chiedere al Ministero di chiarire su quali fondamenti giuridici si basi la pretesa di condizionare il valore intrinseco di un qualunque titolo di studio e professionale non sulle caratteristiche intrinseche del titolo stesso ma sul fatto di essere utilizzato presso scuole gestite direttamente dallo Stato piuttosto che da Enti autorizzati dallo Stato all’erogazione di titoli di studio aventi medesimo valore legale di quelle statali. A tale domanda, finora, il Ministero non ha saputo o voluto rispondere.

Facciamo anche notare che, a coloro che hanno richiesto al Ministero la dichiarazione di conformità del titolo alla Direttiva comunitaria citata, il Ministero ha risposto con una certificazione attestante la "non idoneità" e la "non qualifica" di docente. Pertanto appare quantomeno curioso che un docente possa essere allo stesso tempo idoneo e qualificato per lavorare nella scuola paritaria, non idoneo e non qualificato per lavorare nella scuola statale. Di norma, un professionista è tale in base alla qualifica conseguita e non in base al posto di lavoro in cui opera: un medico non è meno medico se opera in un ospedale gestito
dallo Stato, piuttosto che in una clinica privata !

Ci permettiamo di ribadire il concetto che l’unica idoneità avente un qualche valore giuridico è l’idoneità professionale, che si acquisisce mediante il possesso di un titolo che permetta l’esercizio della professione (ed il diploma magistrale lo è, dal momento che rientra tra i titoli che permettono l’esercizio anche con contrattazione a tempo indeterminato in Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli aventi pieno valore legale) e mediante la certificazione delle caratteristiche psico-fisiche tali da rendere il docente adatto all’impiego.

Se così non fosse, non si spiega come i possessori di diploma magistrale possano esercitare la professione, anche fosse per un solo giorno, in Enti pubblici o statali con la mansione di docente (caso escluso dalla normativa europea che definisce professione regolamentata la professione svolta in presenza di idonei requisiti). Ricordiamo infatti che anche per i docenti di III fascia di Istituto che lavorano nella scuola statale, il contratto stipulato impone il requisito dell’idoneità professionale, pena la nullità del contratto stesso.

Pertanto, o il Ministero intende dichiarare nulli tutti i contratti stipulati ad oggi con personale che a suo avviso risulta "non idoneo", ed estendere il concetto della inidoneità anche all’istruzione gestita da privati, o deve ammettere che l’idoneità professionale nulla ha a che vedere, nel vigente sistema di reclutamento, con il fatto di aver sostenuto e superato una procedura concorsuale appartenente al precedente sistema di reclutamento.

E che, quindi, è in atto, da almeno 10 anni, una assurda discriminazione nei confronti di chi, pur avendo un valido titolo abilitante, e quindi una qualifica in tutto rispondente alle normative europee, è escluso arbitrariamente dalla contrattazione a tempo indeterminato nella scuola statale, pur conservando, misteriosamente, tale diritto nella scuola paritaria gestita dai privati. Premesso che ciò si applica solo ai diplomati magistrale, dal momento che il requisito di aver superato una procedura concorsuale per titoli ed esami non è applicato a nessun’altra categoria di personale in possesso di titolo abilitante.

Ringraziamo il Ministero per la nota, che, grazie alla discriminazione finalmente esplicitata, ci da ancora maggiore spinta a proseguire la nostra battaglia per il riconoscimento del pieno valore giuridico e qualificante del titolo, a prescindere la luogo in cui esso possa o debba essere utilizzato.

*Coordinatore ADIDA

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