Valore abilitante dei corsi di istituto magistrali, risoluzione del PD

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

Lalla – Dopo varie interrogazioni, il 21 novembre il PD presenta in Commissione Cultura una risoluzione volta a sancire, con apposito atto, ed in modo inequivocabile, il valore abilitante dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l’a.s. 1997-98 e conclusi entro l’a.s. 2001-02. Il 26 novembre si aggiungono nuove firme. 

Lalla – Dopo varie interrogazioni, il 21 novembre il PD presenta in Commissione Cultura una risoluzione volta a sancire, con apposito atto, ed in modo inequivocabile, il valore abilitante dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l’a.s. 1997-98 e conclusi entro l’a.s. 2001-02. Il 26 novembre si aggiungono nuove firme. 

La risoluzione porta la firma delle On. De Pasquale, Coscia, Ghizzoni

Le motivazioni

  • In data 29 febbraio 2012 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha sottoscritto il CCNL mobilità scuola statale il quale sancisce che: «Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997»;
  • la Corte costituzionale, con la sentenza num. 466/1997, obiter dictum, ha sostenuto che il diploma magistrale «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra;
  • mai prima d’ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all’insegnamento dei diplomi di maturità magistrale, in quanto né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all’insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l’arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all’acquisizione della cosiddetta «idoneità» all’inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento; in nessun caso, fino ad oggi, tali concorsi/corsi hanno rappresentato un requisito per l’insegnamento nella scuola paritaria, tant’è che gli stessi non sono nemmeno oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole, in quanto l’abilitazione è conferita dal diploma stesso;
  • per i diplomati magistrali non risulta essere mai stato posto l’obbligo a frequentare il successivo corso di laurea abilitante in scienze della formazione e di conseguenza è evidente l’attuale riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante in virtù delle succitate norme;
  • l’articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale 10 settembre 2012, n. 249, istituisce «percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria»;
  • tale disposto è ad avviso degli interroganti in sé incoerente con la delega conferita dall’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto finalizzato a conferire una «abilitazione» a personale docente già, per legge, abilitato, e certamente non necessitate di una «formazione iniziale», giacché trattasi di personale che ha completato un corso di studio professionalizzate concluso con un esame di stato avente sia funzione di conseguimento del titolo di studio di «maturità» sia della qualifica professionale di «abilitazione» magistrale e che, in molti casi presta da anni servizio nelle scuole primarie statali o paritarie;
  • considerato che è attestato e comprovato che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha, nel corso degli anni, riconosciuto quali titoli di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria italiana diplomi di scuola secondaria di II grado, di livello, quindi, equiparabile al diploma di maturità magistrale, conseguiti in altri Stati membri dell’Unione europea, in particolare in Romania ed appare quindi non solo immotivata qualunque forma di disparità di trattamento e discriminazione tra cittadini italiani in possesso di titolo definito per legge abilitante e cittadini di altri Stati membri in possesso di titolo analogo e definiti anch’essi abilitati nei rispetti Paesi, ai quali lo Stato italiano ha consentito l’accesso alle graduatorie permanenti/ad esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che a quest’ultimi fosse richiesto il superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami,

Cosa si chiede:

  • rivalutare il dettato dell’articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, alla luce di quanto evidenziato in premessa;
  • sancire, con apposito atto, ed in modo inequivocabile, il valore abilitante dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l’a.s. 1997-98 e conclusi entro l’a.s. 2001-02;
  • assicurare, in coerenza con il principio di non disparità e non discriminazione, ai docenti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito al termine dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l’a.s. 1997-98 e conclusi entro l’a.s. 2001-02, la possibilità di accedere alle procedure di reclutamento nella scuola statale alle medesime condizioni dei docenti abilitati al termine dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o con titolo estero riconosciuto in Italia.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri