Valentina Aprea e Stefania Giannini non possiedono il concetto “competenza”. Lettera

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di Enrico Maranzana – Si definisce competenza il comportamento esibito da chi affronta positivamente un compito.

La positività del risultato è condizionata dal possesso delle informazioni attinenti l’attività e delle qualità mentali e operative necessarie.

L’insegnamento “per regole”, che privilegia l’aspetto cognitivo, è funzionale a situazioni statiche cui lo studente deve adattarsi (addestramento). Le competenze sono prodotte dall’esercizio, dalla puntuale applicazione di quanto acquisito.

L’insegnamento “per problemi” persegue intenzionalmente entrambi i traguardi: gli studenti sono sollecitati dalle questioni che hanno scandito l’evoluzione disciplinare e, per risolverle, devono applicare correttamente i corrispondenti metodi risolutivi (laboratori). Da un lato conquisteranno conoscenze, dall’altro lato svilupperanno e rinforzeranno capacità e abilità. [un esempio è visibile in rete: laboratorio di matematica: Pitagora]

Programmi scuola media 1979 – “Se correttamente interpretate, tutte le discipline curriculari – sia pure in forme diverse – promuovono nell’allievo comportamenti cognitivi, gli propongono la soluzione di problemi, gli chiedono di produrre risultati verificabili, esigono che l’organizzazione concettuale e la verifica degli apprendimenti siano consolidate mediante linguaggi appropriati.

Nella loro differenziata specificità le discipline sono, dunque, strumento e occasione per uno sviluppo unitario, ma articolato e ricco, di funzioni, conoscenze, capacità e orientamenti indispensabili alla maturazione di persone responsabili e in grado di compiere scelte. Si tratta del resto di soddisfare l’esigenza che il preadolescente manifesta, passando da esperienze di vita più globali e di cultura più indifferenziate, proprie della scuola primaria, a quelle più articolate e specifiche della scuola secondaria di primo grado, sulla linea della necessaria e appropriata pluralità delle discipline e dei contributi che esse forniscono”.

I programmi della scuola media sono un raffinamento dei decreti delegati del 74 che, riconosciuta la complessità del problema scolastico, l’hanno abbattuta procedendo per successive approssimazioni.

La definizione dell’output di sistema apre il procedimento: quali competenze generali devono aver maturato gli studenti per interagire positivamente con l’ambiente socio-culturale, al termine del loro percorso scolastico?

  • Al Consiglio di circolo/istituto è affidata la problematica formativa: “Elabora e adotta gli indirizzi generali”.
  • Al Collegio dei docenti è affidata la problematica educativa: gestire percorsi d’apprendimento finalizzati alla conquista delle capacità sottese alle competenze generali, “programmazione dell’azione educativa”.
  • Al Consiglio di classe è affidato il coordinamento didattico (istruzione): disegnare percorsi unitari che calibrano i traguardi del Collegio con la specificità degli studenti con cui interagisce.
  • Al docente è affidata la responsabilità della progettazione didattica mirata alla promozione di competenze specifiche; progettazione vincolata dalle delibere del Consiglio di classe.

Il DPR 275/99 rinforza, ricalcando, la struttura decisionale del decreto delegato del 74. L’art. 1 recita: “L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”.

In questo contesto è da collocare l’operato dell’on. Valentina Aprea e dell’on. Stefania Giannini.

Dalla presentazione del disegno di legge Aprea: “La riforma degli organi collegiali della scuola degli anni settanta ha cercato di superare il centralismo dello Stato, ma ha mostrato, quasi subito, tutti i suoi limiti. I poteri riconosciuti agli organi collegiali sono stati di fatto esautorati dall’eccessivo formalismo centralistico e dalla limitatezza delle risorse, e ciò ha determinato una continua deresponsabilizzazione della componente dei genitori e l’affievolirsi della loro partecipazione”.

Si tratta di un’affermazione senza rapporto con la realtà: gli organismi collegiali non sono mai stati convocati per deliberare sugli aspetti qualificanti il loro mandato costitutivo: la  sterilizzazione è stata l’inevitabile conseguenza.

Evidente l’insensibilità per l’organizzazione prevista dalla legge e, di conseguenza, per la promozione delle competenze: la mancata ricerca della causa dell’inefficacia delle norme rende manifesta la non percezione della natura del problema.

Il testo e la presentazione della riforma Giannini contengono sicuri elementi di giudizio:

1)     Delega al governo per la riscrittura il TU del 94 perché “non è in larga parte allineato né con l’introduzione dell’autonomia, cui è conseguito un nuovo assetto istituzionale..”;
2)     Il paragrafo 7 della legge 107/15 è un repertorio di competenze generali. E’ viziato da grossolani errori, inequivocabile prova dell’assenza della cognizione “competenza”.

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