Vademecum. Cosa fare in caso di sciopero

Di Lalla
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inviato da Snals Treviso – La legge 83/2000 , che integra quanto precedentemente previsto dalla legge 146/1990, dal CCNL/1995 e dal CCNL/1999, regola l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

inviato da Snals Treviso – La legge 83/2000 , che integra quanto precedentemente previsto dalla legge 146/1990, dal CCNL/1995 e dal CCNL/1999, regola l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Ai sensi della normativa vigente, quindi, il Dirigente scolastico, in occasione della proclamazione di uno sciopero, può chiedere con comunicazione di servizio a tutto il personale di esprimere in anticipo la propria volontà di partecipare ad uno sciopero.

Naturalmente la comunicazione ha carattere volontario e può anche essere disattesa dai lavoratori, cioè il personale la può firmare solo per presa visione.

A questo proposito è opportuno precisare che, dichiarare o no se si aderirà ad uno sciopero, indipendentemente dalle proprie convinzioni rispetto alla protesta, è una libera scelta.

La presenza a scuola alle ore 8.00

La vecchia normativa (art. 2 comma 3 del CCNL/1995), infatti, autorizzava i Dirigenti scolastici a richiedere la presenza a scuola , fin dall’inizio delle lezioni del giorno dello sciopero (dalle ore 8.00), di tutto il personale Docente e ATA non scioperante in servizio quel medesimo giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo lavoratore (non si possono però sostituire i colleghi in sciopero, fare più ore di quelle previste per quel giorno o (nel caso dei Docenti) prestare servizio in classi diverse rispetto a quelle già in orario scolastico).

La nuova normativa , la legge 83/2000 e il CCNL/2007, nel riepilogare e modificare quanto previsto dalla normativa precedente (legge 146/1990 e CCNL/1995), pur ribadendo alcuni capoversi non fa alcun riferimento circa la vecchia possibilità offerta ai Dirigenti scolastici di richiedere la presenza in servizio del personale per le ore 8.00 .

Pertanto, la richiesta di presenza a scuola alle ore 8.00 per il giorno dello sciopero, comunicata per iscritto al personale (Docente e ATA), assume a tutti gli effetti valore di ordine di servizio, ma non obbliga detto personale a dichiarare preventivamente le proprie intenzioni.

Cosa fare per far desister il Dirigente Scolastico dall’utilizzare questa anomala soluzione

1. Il personale (Docente e ATA), su comunicazione scritta (circolare) del Dirigente scolastico (D.S.), entra in servizio alle ore 8.00 ;

2. Al momento della presa di servizio (alle ore 8.00) il personale presenta al D.S. una dichiarazione scritta con la quale:

a.    dichiara di essere effettivamente in servizio (se la prima ora di lezione o lavoro non coincide con l’arrivo forzato a scuola alle ore 8.00);

b.    richiede al suddetto D.S. un ordine di servizio scritto allo scopo di conoscere l’organizzazione del servizio scolastico individuale per quella giornata, nel rispetto del numero di ore di lezione o di lavoro previste;

c.    precisa al D.S. che il tempo trascorso all’interno dell’istituto , in attesa del richiesto ordine di servizio, è servizio effettivamente svolto e, pertanto, sarà sottratto dal monte ore che lo stesso personale è tenuto a prestare in quel giorno lavorativo (la normativa vigente non prevede il pagamento di ore di straordinario durante una giornata di sciopero, nè di fare ore in più rispetto a quelle previste);

3. Ricevuto l’ordine di servizio scritto il personale effettuerà tante ore quante ne saranno rimaste da fare rispetto all’orario di quel giorno, dopo di che sarà libero da qualsiasi altro obbligo di servizio.

Scarica il modello di richiesta ordine di servizio per il personale Docente e per il personale ATA

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