Vaccini, quando non decade l’iscrizione da scuola

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La circolare Miur-Ministero della Salute ha impartito istruzioni in merito all’obbligo vaccinale e alle iscrizioni a scuola a.s. 2018/19, modificando quanto previsto dal decreto legge n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017.

Vaccini: nessuna documentazione entro il 10 luglio, basta la dichiarazione. La circolare con tutte le indicazioni

Obbligatorietà

La circolare conferma, e non poteva essere altrimenti, l’obbligatorietà delle vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati.

Le vaccinazioni indicate dalla legge, pertanto, continuano ad essere obbligatorie, tuttavia la circolare interviene sulle modalità di attestazione delle medesime, ai fini dell’iscrizione e della frequenza a scuola  (per i nido e l’infanzia, le vaccinazioni costituiscono requisito d’accesso, diversamente che per la scuola secondaria).

Cosa cambia

Come detto prima, cambia la modalità di attestazione dell’obbligo.

Nella circolare leggiamo che i risultati raggiunti lo scorso anno, con l’aumento delle coperture vaccinali, permettono di dedicare maggiore attenzione al rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione in vista di una maggiore semplificazione amministrativa:

L’effetto, prodotto dall’intervento normativo del 2017, di arresto del trend in diminuzione delle coperture vaccinali consente, infatti, di tenere in maggiore considerazione le esigenze di semplificazione dell’attività amministrativa, senza pregiudizio per l’interesse pubblico alla tutela della salute. 

Pertanto, per il solo anno scolastico 2018/19, saranno sufficienti ad attestare l’avvenuta vaccinazione le dichiarazioni sostitutive, che saranno oggetto di verifica secondo quanto previsto dal DPR 445/2000.

Solo nei casi di omissione, differimento o esonero è necessario produrre apposita documentazione.

Decadenza dall’iscrizione

La circolare si richiama a quanto indicato nella precedente circolare del 1° settembre 2017, che non prevedeva la decadenza dall’iscrizione in caso di mancata presentazione della documentazione.

Pertanto, anche per il prossimo anno scolastico, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall’iscrizione e i bambini potranno frequentare dal momento in cui i genitori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione o la dichiarazione sostitutiva.

Circolare Miur-Ministero Salute

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