Vaccini, indicazioni per le iscrizioni a.s. 2018/19. Le scadenze. Procedura semplificate nelle Regioni con Anagrafe vaccinale

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Miur e Ministero della Salute, come riferito, hanno pubblicato una nota comune al fine di fornire indicazioni, in merito all’obbligo vaccinale e alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, indicando anche le procedure da seguire per il 2017/18.

Abbiamo già illustrato gli adempimenti previsti per il corrente anno scolastico in Vaccini, indicazioni Miur-Ministero Salute a.s. 2017/18. Alunni infanzia non in regola non possono frequentare

Vediamo adesso le indicazioni per l’a.s. 2018/19, evidenziando che le indicazioni fornite dai due Ministeri confermano le nostre anticipazioni.

NOVITÀ DECRETO FISCALE

L’articolo 18-ter del decreto fiscale (decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172) permette di anticipare la procedura semplificata, prevista a partire dal 2019/2020 dalla legge n. 173/2017, ma soltanto in quelle Regioni in cui sia stata già istituita l’Anagrafe Vaccinale, per cui per il prossimo anno scolastico vi saranno due distinte procedure: una per le Regioni con Anagrafe Vaccinale già istituita; un’altra per  le Regioni con Anagrafe Vaccinale non ancora istituita.

REGIONI IN CUI NON E’ STATA ISTITUITA L’ANAGRAFE VACCINALE

Al momento dell’iscrizione il dirigente chiede ai genitori o ai tutori o ai soggetti affidatari, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:

  • l’avvenuta vaccinazione;
  • l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
  • l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
  • la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno scolastico).

I genitori devono presentare la seguente documentazione (alternativamente):

  • attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL;
  • certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL;
  • copia della richiesta di vaccinazione.

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la seguente (alternativamente):

  • attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale;
  • attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica.

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e poi presentata entro il 10 luglio. Nei casi in cui la procedura di iscrizione avvenga d’ufficio, la documentazione va sempre presentata entro il 10 luglio, ma senza preventiva presentazione della dichiarazione.

Termini presentazione documentazione

La documentazione va presentata dai genitori entro il termine di scadenza delle iscrizioni, ossia il 6 febbraio 2018.

Cosa fa la scuola al termine delle le iscrizioni

Al termine delle iscrizioni, la scuola verifica la documentazione presentata.

Il dirigente scolastico, nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione o l’auto dichiarazione entro i termini previsti, segnala il caso all’azienda sanitaria locale, che provvede agli adempimenti di competenza (vedi Guida).

La segnalazione, da parte del dirigente, va fatta entro i 10 giorni successivi al predetto termine.

REGIONI IN CUI  E’ STATA ISTITUITA L’ANAGRAFE VACCINALE

I dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2018, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo (2018/19).

Le ALS, entro il 10 giugno 2018, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente (per la documentazione vedi sopra).

Dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.

Vaccini e iscrizioni alla scuola dell’infanzia

Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, come si ricorda nella summenzionata Circolare, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito d’accesso alla scuola stessa:

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo, pertanto, i bambini non in regola non possono accedere e quindi frequentare la scuola dell’infanzia o l’asilo nido.

Vaccini e iscrizioni alla scuola primaria e secondaria

Per gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado (sino a 16 anni), l’obbligo vaccinale non costituisce requisito d’accesso, ma i genitori inadempienti vanno incontro ad una multa da 100 a 500 euro.

ACCORDI REGIONALI

Da evidenziare che, nel corrente anno scolastico, diversi USR e Regioni hanno stipulato specifici accordi per semplificare la procedura, sempre nel rispetto della normativa.

Nota 467/2018

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