Vaccini, Corte Costituzionale: legislazione è di competenza esclusiva dello Stato. Illegittima legge regionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 186/2019, si è espressa in merito alla legittimità costituzionale di una legge della regione Molise in tema di obblighi vaccinali.

Impugnazione legge regionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Molise n. 8/2018 (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età) per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), della competenza riservata alla legislazione statale sia per la determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, della Costituzione) sia in tema di «norme generali sull’istruzione» (art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione), sia per la disciplina della profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione).

Nello specifico, sono stati impugnati gli articoli 1, commi 3 e 4, e 2, della legge regionale, che così dispongono:

– articolo 1, comma 3: in caso di minori di età non in regola con gli obblighi vaccinali, i responsabili delle strutture non procedono all’iscrizione e comunicano ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento degli obblighi vaccinali affinché provvedano nel rispetto del calendario vaccinale;

– articolo 1, comma 4: entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale approva, su proposta dell’azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), le modalità attuative della legge (regionale) anche tenendo conto dei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa o differita per accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche;

– articolo 2: introduce una disciplina transitoria, prevedendo che «[i]n sede di prima applicazione, per i minori di età non in regola con gli obblighi della presente legge che siano già iscritti o che si iscrivano per la prima volta alle strutture di cui all’art. 1, comma 1, nel rispetto del calendario vaccinale, è sufficiente aver avviato il percorso per l’assolvimento degli obblighi vaccinali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

La sopra riportata normativa, secondo il ricorrente, è divergente rispetto a quella statale:

  • per un verso più rigorosa, laddove sancisce che i responsabili delle strutture scolastiche non procedono all’iscrizione dei minori di età non in regola con gli obblighi vaccinali (art. 1, comma 3, lettera a) e comunicano ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento degli obblighi stessi (art. 1, comma 3, lettera b), attribuendo alla Giunta regionale il compito di apporre le modalità attuative (art. 1, comma 4);
  • per altro verso più permissiva, allorché prevede, sia pur solo in via transitoria, che ai fini dell’iscrizione è sufficiente un non meglio definito avvio del «percorso per l’assolvimento degli obblighi vaccinali», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, in luogo dei precisi adempimenti documentali o dichiarativi prescritti dalla legge statale.

Decisione della Corte Costituzionale

Secondo la Corte Costituzionale, il ricorso è fondato, in quanto:

  • le disposizioni della legislazione statale che riguardano l’adempimento degli obblighi vaccinali, ai fini dell’iscrizione e dell’accesso ai servizi scolastici, si configurano come «norme generali sull’istruzione» di competenza esclusiva del legislatore statale. Con la legge impugnata, dunque, il legislatore regionale è intervenuto in un settore riservato alla competenza esclusiva dello Stato;
  • le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita, si pongono in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore;
  • le disposizioni impugnate appaiono viziate da illegittimità costituzionale, per il contenuto delle stesse, considerato che sono divergenti rispetto alla normativa statale, come rilevato dalla parte ricorrente (vedi sopra).

Per quanto detto sopra, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età).

La sentenza

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