Vaccinazioni, dati non posso essere raccolti da docenti o ATA. Quale procedura? La scuola deve individuare responsabile trattamento

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La fretta è stata talmente tanta che alla fine, come era facilmente immaginabile, si è gestito tutto all’italiana, scaricando una infinità di incombenze sulle spalle delle scuole che in balia del vento si son dovute organizzare alla meno peggio.

Il Garante per il trattamento dei dati personali, sulla questione dei vaccini, è intervenuto con il noto parere di settembre del 2017 riconoscendo che esiste un buco normativo e regolamentare su diversi aspetti ma evidenziando che“ la normativa in esame prevede in capo ai genitori, o chi ha la patria potestà, l’obbligo di produrre alle scuole la documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, nulla osta che le aziende sanitarie, ove lo ritengano, possano prevedere l’invio della predetta documentazione direttamente ai genitori, evitando agli stessi l’onere di recarsi presso la struttura sanitaria e limitando l’afflusso dei richiedenti ai casi in cui risulti effettivamente necessario.”

Ma il problema sorge all’interno della scuola.
Al fine di consentire l’applicazione delle nuove disposizioni a partire dall’anno scolastico in vigore, il medesimo provvedimento ha previsto una disciplina transitoria per l’anno 2017/2018, secondo la quale la documentazione prevista deve essere presentata dai genitori dei minori alle scadenze previste (10 settembre 2017, per i servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie; 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione). In particolare, “la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018” (art. 5).  Con le circolari del 16 agosto 2017, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) hanno fornito le prime indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 5 del decreto, Al riguardo, per l’anno 2017/2018, nel caso di effettuata vaccinazione, è stato precisato che, per agevolare i genitori/tutori/soggetti affidatari e dare loro il tempo necessario a recuperare la copia del libretto vaccinale, il certificato vaccinale o l’attestazione della ASL, tale documentazione può essere sostituita da c.d. autodichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione idonea comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018. Il Ministero della Salute, in particolare, specifica la tipologia di documentazione che può essere presentata agli istituti scolastici per comprovare ad esempio l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età.

Come trattare questa documentazione?

Come prima cosa la scuola ha l’obbligo di comunicare chi sono i Responsabili del trattamento dei dati. Di norma su tale materia sono il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di residenza ed il Dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione/formazione, nei confronti del quale l’utenza potrà, in ogni momento, esercitare i diritti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che integralmente andranno trascritti in una specifica informativa affinché possano esercitare i diritti previsti dalla normativa.

I trattamenti effettuati in materia dovranno rispettare principi tassativi, come la necessità e tutti i trattamenti e le tecnologie impiegate devono essere organizzate in modo da ridurre al minimo l’utilizzazione dei dati personali e identificativi e, tutte le volte che è possibile, viene fatto ricorso a dati anonimi o modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Il principio della finalità, i dati e i relativi trattamenti devono essere acquisiti ed effettuati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola; il principio della liceità; i dati devono sono trattati esclusivamente con modalità previste da leggi e regolamenti; il principio della correttezza e lealtà, della sicurezza, della protezione, poiché i trattamenti dei dati devono essere ispirati all’esigenza che ai dati personali abbia accesso esclusivamente personale espressamente incaricato.

Dunque da ciò si desume che non è che chiunque possa maneggiare dati sensibili, ma vi devono essere delle procedure chiare. Va individuato il responsabile, va individuato l’eventuale incaricato che a sua volta deve operare sotto la responsabilità, coordinamento, supervisione e vigilanza di specifiche figure e tutto ciò andrà comunicato in modo pubblico e trasparente all’utenza. In caso contrario si rischia di incorrere in illeciti.

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