Vacanze Pasqua, non si può fare didattica a distanza. Quando si possono recuperare giorni di lezione

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Vacanze di Pasqua, non si può svolgere attività didattica nemmeno a distanza: osservare il rispetto delle festività obbligatorie stabilite dallo Stato. Quando si può prevedere recupero giorni di lezione. 

Nota

L’USR Veneto ha emanato una nota di chiarimento, in relazione a quanto detto sopra, in seguito a delle segnalazioni di modifiche parziali del calendario scolastico da parte di alcune scuole.

L’Ufficio, pertanto, ha ritenuto necessario richiamare le norme vigenti in materia riguardanti:

  • la data di inizio e di termine dell’anno scolastico
  • il periodi di svolgimento delle attività didattiche
  • le festività obbligatorie
  • il calendario degli Esami di Stato

A chi spetta cosa

Secondo quanto previsto dal suddetto decreto:

a) le Regioni determinano il calendario scolastico (art. 138 D.Lgs 112/98);

b) le Istituzioni scolastiche autonome dispongono eventuali adeguamenti in relazione a specifiche esigenze del PTOF (art. 5 D.P.R. 275/99 e L. 107/15) o a particolari specificità determinate da disposizioni normative;

c) gli Enti locali, in caso di cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, adottano ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche.

Le norme succitate, sottolinea l’USR,  vanno rispettate all’atto della definizione dei calendari scolastici da parte delle Regioni e, in sede di adeguamento dei medesimi, da parte delle scuole.

L’eventuale violazione di tali norme rende illegittimi i relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari stessi.

Validità anno scolastico

L’USR ricorda che l’anno scolastico è valido anche se non si svolgono i 200 giorni di lezione previsti dall’articolo 74 del D.lgs. 297/94, in quanto l’emergenza coronavirus rientra tra gli eventi imprevedibili e di carattere straordinario.

La validità dell’anno scolastico, aggiungiamo noi, è stata fatta salva con apposito provvedimento legislativo, ossia dall’articolo 32 del decreto legge del 9 marzo 2020.

Possibilità recupero giorni da parte delle scuole

Le scuole, nonostante quanto detto sopra, possono prevedere un recupero dei giorni di lezione e quindi procedere a riadattare il calendario scolastico, ai sensi dell’articolo 5/2 del DPR 275/99 e in relazione ad esigenze derivanti dal Piano triennale dell’offerta formativa (in questo caso, ricordiamolo, serve la delibera del Consiglio di Istituto).

La decisione del recupero dei giorni di lezione deve fondarsi su:

  • esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricula scolastici, al momento erogati attraverso pratiche di Didattica a Distanza
  • permettere ai docenti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo le norme vigenti nel primo e nel secondo ciclo di istruzioni (D.Lgs. 62/17 e DPR 122/09).

In definitiva il recupero deve essere motivato con il fatto di:

  1. far conseguire i previsti obiettivi d’apprendimento agli studenti
  2. fare in modo che gli insegnanti abbiano gli elementi necessari alla valutazione degli studenti.

Conclusioni

L’USR conclude la nota scrivendo quanto segue:

Si raccomanda, pertanto, anche in questo periodo di emergenza sanitaria, l’osservanza delle disposizioni di cui alla presente nota e, in particolare, il rispetto delle festività obbligatorie stabilite dallo Stato e la sospensione delle attività didattiche statuite dalla Regione Veneto.

Quanto scritto dall’USR vale a livello nazionale e le scuole non possono fare altro che rispettare la normativa vigente, non prevedendo ad esempio lezioni (anche a distanza) durante le festività come quelle pasquali.

nota

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