Utilizzazioni, soprannumerario in organico di fatto resta nella scuola di titolarità

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In sede di adeguamento dell’organico dell’autonomia, ossia in fase di costituzione dell’organico di fatto, può succedere che un docente si trovi in soprannumero totale o parziale, per la riduzione del numero di classi o, nel caso dei docenti di sostegno, per la riduzione del numero degli alunni diversamente abili.

Come viene trattato in tal caso il docente? Può presentare domanda di utilizzazione? Può restare nella scuola di titolarità?

La risposta ai succitati quesiti è fornita dall’articolo 5, comma 8 (per gli IRC vedi articolo 2, comma 7), del CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19.

Utilizzazione nella scuola di titolarità

I docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado che vengono a trovarsi in soprannumero totale o parziale, in seguito alla riduzione dell’organico dell’autonomia in fase di adeguamento alle situazioni di fatto, sono utilizzati nella scuola di titolarità secondo un preciso ordine riguardo al posto/classe di concorso:

  1. su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento;
  2. su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente;
  3. sul potenziamento dell’offerta formativa.

Utilizzazione su posti di sostegno senza specializzazione

L’utilizzazione su posti di sostegno senza titolo di specializzazione è subordinata alla mancanza di docenti specializzati o di docenti che abbiano partecipato all’apposito corso di formazione, di cui all’articolo 2, comma 3 lettera c), del Contratto, sia di ruolo che aspiranti a supplenze.

Utilizzazione su classi di concorso affini senza abilitazione

L’utilizzazione su classi di concorso affini – con il solo titolo di studio e senza abilitazione – è invece subordinata al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.

Utilizzazione altro docente dal soprannumerario

Il dirigente scolastico, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e al fine di impiegare al meglio le risorse a disposizione della scuola, può utilizzare su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche un docente diverso da quello individuato come soprannumerario, fermo restando il consenso degli interessati.

Presentazione domanda utilizzazione

I docenti soprannumerari sull’organico di fatto, che vengono utilizzati secondo le modalità succitate, hanno comunque facoltà di presentare domanda di utilizzazione.

La domanda va presentata entro cinque giorni dall’individuazione della posizione di soprannumerarietà.

L’operazione si colloca nella relativa fase prevista dall’allegato 1 – sequenza operativa.

Il testo del contratto – nota trasmissione

Assegnazioni provvisorie 2018/19 il testo del contratto: novità, requisiti, sostegno, preferenze e precedenze, ATA. Il nostro speciale

Assegnazioni provvisorie e utilizzi 2018/19, come si compila la domanda. Vademecum e autodichiarazione sostegno

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