Utilizzazioni Personale ATA A.S. 2015/2016

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La seconda parte della guida “Mobilità annuale del personale ATA”. In questa scheda i requisiti per partecipare e la valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni per A.S. 2015/2016.

La seconda parte della guida “Mobilità annuale del personale ATA”. In questa scheda i requisiti per partecipare e la valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni per A.S. 2015/2016.

Chi può partecipare alle Utilizzazioni?

  1. il personale ATA in soprannumero sull’organico di titolarità, ivi compresi i DSGA;

  2. il personale ATA trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità (in pratica può produrre domanda di utilizzazione per l’anno scolastico 2015/2016 il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2007/08 e successivi);

  3. il personale ATA restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 23 febbraio 2015 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;

  4. il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;

  5. il personale ATA che, dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;

  6. il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di un’entità in ingresso per scuola;

  7. il personale ATA senza sede definitiva;

  8. il personale ATA restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;

  9. il personale ATA in pensione che ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

  10. il personale ATA in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;

  11. i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi in quanto soprannumerario a tutti gli effetti;

  12. i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola in quanto soprannumerario a tutti gli effetti;

  13. il personale ATA proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;

  14. il DSGA che, a seguito del dimensionamento, è stato assegnato in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede scuole del comune di precedente titolarità.

Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi:

I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO: ( F )

 

Tipo di servizio

Punteggio

A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente
prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi fino alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda)

Punti 2

A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente
prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole
in aggiunta al punteggio di cui al punto A) – (a) (per i trasferimenti a domanda
è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda)

Punti 2

B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di
altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a)

Punti 1

B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di
altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o
istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3)
(11) (a)

Punti 1

C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo
effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli
Enti Locali (b)

Punti 1

D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza
soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità
(4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)

 

entro il quinquennio

Punti 8

oltre il quinquennio

Punti 12

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

 

E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di
appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità
(4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che
non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti
d’ufficio)

Punti 4

F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per
l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo
presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto
per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto
dalle lettere A) e B), C) e D) (e)

Punti 40

II – ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):

 

Tipo di esigenza

Punteggio

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di
personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con
atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai
genitori o ai figli (5)

Punti 24

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6)

Punti 16

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il
diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti
totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro

Punti 12

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,
ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al
lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1),
nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un
programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza
abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R.
309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 –
122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio
nella sede della struttura medesima (8)

Punti 24

III – titoli generali

 

Tipo di titolo

Punteggio

A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per
l'accesso al ruolo di appartenenza (9)

Punti 12

B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per
l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10)

Punti 12

 

(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti

Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio

effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di

responsabile amministrativo.

(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti

Locali: per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla

lettera A) e B).

(c)Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti

Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio

effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di

responsabile amministrativo

(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio

prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il

servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.

(e) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale,

nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito

provinciale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo

intercorrente tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per

l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato

è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i

successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le

condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento

in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato

in ambito provinciale:

domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;

domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla

precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del C.C.N.I..

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di

domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto

domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio

aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II

e IV dell’art. 7, comma 1 del C.C.N.I., il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il

trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d’ufficio o a

domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente

titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non

determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(f) Vanno computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non

retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo

IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio)

NOTE

(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

– il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80;

– il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell’ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell’art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;

– il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;

– il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;

– il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell’amministrazione centrale e periferica;

– il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;

– i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);

– per l’attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;

– al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;

– per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio – punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art. 21, della legge 9.8.1978, n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;

– in applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l’assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un’unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso. Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);

– per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/2001.

(3) La valutazione del servizio pre-ruolo, del servizio di ruolo prestato in carriera inferiore, nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente, viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d’ufficio si valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3).

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

– il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;

– il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche;

– il servizio di ruolo prestato in carriera inferiore.

Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.

Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio si valuta per intero.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall’area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l’utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nell’ottennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.I. 11.9.2014, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.

Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Ai fini della continuità del servizio non si valuta l’anno in corso.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell’ottennio.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

– lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati

– lettera B) e lettera C) valgono sempre;

– lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc.) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell’istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell’istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere l’anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell’ambito della stessa sede (per sede si intende “comune”).

(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.

(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94 e all’art. 9 del C.C.N.I. 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.

(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all’art. 9 del C.C.N.I. 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.

(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.

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