Utilizzazioni licei musicali: docenti destinatari, modalità e ordine delle operazioni

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L'utilizzazione del personale docente nei licei musicali è disciplinata dall'articolo 6 bis dell'Ipotesi di CCNI (d'ora in avanti Contratto) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA a.s. 2016/17.

L'utilizzazione del personale docente nei licei musicali è disciplinata dall'articolo 6 bis dell'Ipotesi di CCNI (d'ora in avanti Contratto) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA a.s. 2016/17.

Prima di entrare nello specifico dell'argomento oggetto del presente articolo, appare opportuno fare una breve premessa sui nuovi insegnamenti e classi di concorso istituiti nei licei in questione.

Ricordiamo che il DPR n. 19/2016, contenente il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha istituito nei licei musicali le nuove classi di concorso A–53 ( Storia della musica), A-55 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria – Esecuzione e Interpretazione e Laboratorio di Musica d'Insieme), A-63 (Tecnologie musicali) e A- 64 (Teoria, analisi e composizione).

Sulle nuove classi, sino a quando non saranno attivati specifici percorsi abilitanti e comunque non oltre il 2018/19 (come leggiamo nelle note al Regolamento), vengono utilizzati i docenti abilitati nelle classi di concorso ex A031, A032, A077, che presentino i requisiti indicati nella nota Miur n. 3119 del 1.4.2014 – allegato E (1) – tabella licei.

Ricordiamo, inoltre, che nel CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 era prevista all'articolo 8 comma 2 un'apposita sequenza contrattuale per l'assegnazione dei posti nei licei musicali a seguito del riordino delle classi di concorso, sequenza che non è mai iniziata, in quanto il Miur ha comunicato che il Mef non ha autorizzato i 2000 posti aggiuntivi in organico di diritto, conseguentemente non è stato possibile per i docenti di ruolo (si tratta prevalentemente di docenti di Ed. musicale o Strumento titolari presso le scuole secondarie) richiedere la mobilità professionale verso tali posti.

Alla luce di quanto suddetto, per le nuove classi di concorso dei licei musicali esistono solo posti sull'organico di fatto e su di essi possono essere utilizzati soltanto i docenti titolari delle classi di concorso ex A031, A032, A077, compresi i docenti assunti nell'a.s. 2015/16, purché in possesso dei titoli indicati nella sopra citata nota Miur.
 
Le operazioni attinenti ai licei musicali si articolano in conferme e nuove utilizzazioni, con le prime che hanno precedenza sulle seconde.

CONFERME

Le conferme riguardano:

1. i docenti già impiegati negli istituti che avevano attivato sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale (comma 10 art. 6 bis);
2. i docenti già utilizzati nei licei musicali ordinamentali (comma 11 art. 6 bis).

Il personale, impiegato ininterrottamente dall'a.s. 2009/10 negli istituti che avevano già attivato le sperimentazioni di cui al punto 1, resta confermato con priorità assoluta.

Il personale, utilizzato nell'a.s. 2015/16 nei licei musicali ordinamentali, compresi i docenti titolari in altra provincia, ha diritto a domanda ad essere confermato con priorità sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’anno scolastico 2015/2016. La medesima priorità è riservata al personale docente assunto a tempo indeterminato nell'a.s. 2015/16 e che ha differito l'assunzione in ruolo perché impegnato in una supplenza fino al termine delle attività didattiche sui posti relativi agli insegnamenti di nuova istituzione del liceo musicale.

Qualora le domande di conferma siano superiori alle disponibilità, l'individuazione degli aventi diritto avviene in base al numero di anni di servizio, prestato a qualunque titolo nella stessa disciplina nel Liceo Musicale di interesse; in caso di parità di anni di servizio, l'individuazione avverrà sulla base dei titoli previsti dalla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. dell'8 aprile 2016.

Le conferme sopra descritte, come leggiamo nello schema di sintesi attinenti all'ordine delle operazioni di utilizzazione nei licei musicali, riguardano tutte le discipline (di vecchia e nuova istituzione).

UTILIZZAZIONI SUI POSTI RELATIVI ALLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO

Sulle classi di concorso attinenti ai nuovi insegnamenti (Esecuzione e interpretazione, Laboratorio di Musica d'Insieme, Storia della Musica, Teoria, Analisi e Composizione, Tecnologie musicali), come suddetto, possono essere utilizzati solo i docenti titolari delle classi ex A031, A032, A077 con i sopra illustrati requisiti, secondo le modalità e le priorità di seguito descritte.

La domanda di utilizzazione, da parte di detti docenti, può riguardare sia cattedre intere che spezzoni orario disponibili; per ciascun insegnamento richiesto sarà stilata una graduatoria in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 8 aprile 2016.

L'utilizzazione su uno spezzone orario determina la disponibilità, nella scuola di titolarità del docente utilizzato in un liceo musicale, di un numero di ore pari a quelle di utilizzazione; tali ore saranno disponibili per le operazioni sull'organico di fatto per l'a.s. 2016/17, ma non potranno essere assegnate allo stesso docente utilizzato presso il liceo musicale qualora diano luogo ad un orario settimanale superiore a quello previsto dal vigente CCNL.

La domanda di utilizzazione per i suddetti posti può essere presentata anche da docenti titolari in altra provincia, purché in quest'ultima non siano stati attivati corsi di liceo musicale.

La domanda può essere presentata per una sola provincia.

Nella sequenza delle summenzionate operazioni di utilizzazione, i docenti titolari in provincia hanno la precedenza su quelli provenienti da fuori provincia.

Sulle disponibilità aggiuntive a quelle dell'a.s. 2015/16, le utilizzazioni sono effettuate anche per il completamento dell’orario dei docenti confermati, compresi i docenti titolari in altra provincia, sulla base della posizione occupata in graduatoria. Tra essi precedono coloro che risultano appartenere a classi di concorso in esubero.

I docenti, privi di sede di titolarità e utilizzati parzialmente sui nuovi insegnamenti del liceo musicale, possono completare l'orario di cattedra tramite utilizzazione in altra classe di concorso nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 comma 3 del Contratto.

Utilizzazioni su "Esecuzione e interpretazione" e "Laboratorio di Musica d'Insieme"

Possono chiedere l'utilizzazione per gli insegnamenti di "Esecuzione e interpretazione" e "Laboratorio di Musica d'Insieme" i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento (ivi compreso il canto), titolari nelle classi di concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali d'istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale; i docenti titolari nella classe 77/A purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale 

Per i docenti titolari nella classe di concorso A031, riguardo ai sopra indicati requisiti, è utile anche il servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato presso gli ex istituti magistrali per almeno 180 giorni in un anno scolastico.

I docenti, che appartengono a classi di concorso in esubero, hanno la precedenza.

In subordine ai detti docenti, vengono utilizzati i titolari della classe di concorso A077 in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento (diploma di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello) con almeno 3 anni di servizio nella classe di concorso A077 (che quindi non hanno servizio nei corsi sperimentali o ordinamentali dei licei musicali), graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 8 aprile 2016. L'utilizzazione di tali docenti avviene a condizione che via sia personale in esubero sulle classi di concorso A077, A031, A032. Qualora non ci siano situazioni di esubero, tali docenti appartenenti alla classe di concorso A077, senza servizio nei licei musicali, possono essere utilizzati soltanto dopo l'accantonamento dei posti, in ambito provinciale, per tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto delle classi di concorso A077, A031 e A032 in possesso di tutti i requisiti di cui alla nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 – allegato E (1) – tabella licei, che abbiano prestato servizio specifico per almeno un anno scolastico nei licei musicali ordinamentali di cui al D.P.R. 89/2010.

Utilizzazioni su "Storia della Musica"

Possono chiedere l'utilizzazione per l'insegnamento "Storia della Musica" i docenti titolari delle classi di concorso A031, A032, A077, in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45- o titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 congiuntamente a diploma di conservatorio ); in subordine a tali docenti, può essere utilizzato il personale in esubero titolare nella classe di concorso A031, purché in possesso di diploma in didattica della musica congiunto a diploma di conservatorio e diploma di maturità.

Utilizzazioni su "Teoria, analisi e composizione" e "Tecnologie Musicali"

Possono chiedere l'utilizzazione per  l'insegnamento "Teoria, analisi e composizione", i docenti titolari nelle classi di concorso A031, A032, A077,  in possesso del diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II livello in: composizione; direzione di orchestra; organo e composizione organistica; musica corale e direzione del coro; strumentazione per banda.

Possono chiedere l'utilizzazione per  l'insegnamento "Tecnologie musicali", i docenti titolari nelle classi di concorso A031, A032, A077,  in possesso in possesso del: diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono di cui al D.M. 462/03; diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al D.M. n. 1 dell’8.1.2004; diploma accademico di II livello “musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007; diploma di “Musica elettronica” (vecchio ordinamento); qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica.

Nell'uno e nell'altro caso, hanno la precedenza i docenti che risultano appartenere a classi di concorso in esubero.

I docenti titolari su sostegno, appartenenti alle classi di concorso A031, A032, A077, possono partecipare alle operazioni di utilizzazioni sopra descritte solo se hanno superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno.

Ricordiamo che per le utilizzazioni presso i licei musicali, considerata la particolarità di tali operazioni, non sono prese in considerazione le precedenze previste dall'art. 8 del Contratto; al fine di garantire il funzionamento delle nuove Istituzioni scolastiche, inoltre, le operazioni di utilizzazione vengono effettuate su tutte le disponibilità orarie, compresi gli spezzoni inferiori a 6 ore.

Tutto sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie

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