Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, posti sostegno in deroga vanno istituiti in tempo utile per le operazioni

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La FLP Scuola Puglia ha indirizzato una nota al Direttore Regionale Generale dell'USR pugliese, sollevando un problema che si è manifestato, nel corso degli anni, non solo  in Puglia ma anche – aggiungiamo noi – in altre Regioni italiane, e relativamente al quale la citata federazione ha richiesto un incontro. 

La FLP Scuola Puglia ha indirizzato una nota al Direttore Regionale Generale dell'USR pugliese, sollevando un problema che si è manifestato, nel corso degli anni, non solo  in Puglia ma anche – aggiungiamo noi – in altre Regioni italiane, e relativamente al quale la citata federazione ha richiesto un incontro. 

Il suddetto problema consiste nell'attribuzione alle scuole dei posti di sostegno in deroga in più scaglioni, non rendendoli, dunque, tutti disponibili per le operazioni di mobilità annuale, ossia per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Il che penalizza non poco i docenti richiedenti appunto l'assegnazione e, soprattutto, gli allievi che spesso, per una questione legata esclusivamente ai tempi di attribuzione dei posti da parte degli UU.SS.RR., si vedono cambiare docente di sostegno a tutto svantaggio della tanto declamata continuità didattica.

Il fatto di non rendere disponibili i posti di sostegno per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, inoltre, va contro quanto prescritto dal CCNI sulla mobilità annuale, il cui articolo 3 comma 1 così prevede:

Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità […]

Nel quadro delle disponibilità regionali, dunque, rientrano tutti i posti dell'organico dell'autonomia disponibili e i posti istituiti in sede di adeguamento del medesimo organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, compresi i posti i posti di sostegno in deroga, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010.

L'attribuzione dei posti in deroga, pertanto, deve avvenire in tempo utile per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. 

Considerato che i posti di sostegno disponibili per i trasferimenti, quindi quelli facenti parte dell'organico dell'autonomia, sono sicuramente inferiori rispetto ai posti comuni, con conseguente riduzione delle possibilità – per i docenti di sostegno – di ottenere il trasferimento, sembra essere più che mai necessaria – oltre che rispettosa di quanto previsto dal CCNI – la disponibilità di detti posti per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. 

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