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Utilizzazioni: chiarimento sulle precedenze

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Precedenze per la mobilità annuale, cosa prevede il CCNI. Quali differenze tra quelle previste nel punto IV)

Un lettore ci scrive:

Nelle precedenze per le utilizzazioni, mi potrebbe spiegare la differenza tra la lettera G e la H?

Per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono valide le precedenze previste nell’art.8 del contratto, dove sono raggruppate per categoria e sono inserite secondo l’ordine di priorità con il quale saranno valutate.

Le precedenze alle quali si riferisce il nostro lettore sono indicate nel punto IV)-Assistenza del succitato art.8

Punto IV)- Assistenza: differenze tra le precedenze previste

Il punto IV) prevede diverse tipologie di preferenze, identificate con le lettere del nostro alfabeto, dalla lettera g) alla lettera n), come di seguito indicato:

g) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravi

Questa precedenza interessa i genitori di figli disabili con art.3 comma 3 della Legge 104/92, con tutte le precisazioni indicate

h) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità

Questa precedenza interessa i docenti con coniuge disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92

i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive

Questa precedenza interessa il docenti con genitore disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92, per il quale risulta referente unico

l) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia

Questa precedenza interessa i docenti genitori di figli di età inferiore ai 6 anni, con le precisazioni indicate

m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia

Questa precedenza è valida solo per le assegnazioni provvisorie interprovinciali e  interessa i docenti genitori di figli di età compresa tra 6 anni e 12 anni, con le precisazioni indicate

n) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive

Questa precedenza interessa i docenti che assistono un parente o affine entro il secondo grado o entro il terzo grado nello specifico caso previsto, che risulta disabile in situazione di gravità, con tutte le precisazioni indicate

Conclusioni

Il quesito posto dal nostro lettore trova risposta, quindi, nei chiarimenti forniti.

La precedenza prevista nella lettera g) interessa i genitori di figli disabili gravi e viene valutata prioritariamente rispetto alla precedenza prevista nella lettera h) che riguarda i docenti con coniuge disabile grave.

In ambedue i casi coloro che necessitano di assistenza  hanno l’art.3 comma 3 della Legge 104/92

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