Utilizzazione sul sostegno per docente titolare su posto comune: è un movimento annuale che non comporta alcun vincolo sul sostegno
L’utilizzazione sul sostegno per il docente titolare su posto comune non comporta alcun vincolo di permanenza sul sostegno. Il docente potrà lavorare l’anno successivo su posto comune
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante assunta con contratto indeterminato su posto comune in possesso di titolo di sostegno. Da quanto letto nei precedenti suoi interventi credo sia possibile nel mio caso fare domanda di utilizzazione su posto di sostegno. Mi chiedevo, però, se la mia domanda dovesse andare a buon fine per l’anno 2019/20, se fosse possibile per l’anno successivo , 2020-21, tornare su posto comune”
Il docente titolare su posto comune, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, potrà chiedere utilizzazione sul sostegno nello stesso grado di titolarità, anche se non è soprannumerario, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata.
Riferimenti normativi
Questa possibilità è prevista nell’art.2 comma 1 lettera f) del CCNI sulla mobilità annuale, dove si stabilisce quanto segue:
“f) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione [….]”
Nessun vincolo sul sostegno in seguito a utilizzazione
L’utilizzazione è un movimento annuale che non determina alcuna modifica nella titolarità del docente, sia per quanto riguarda la classe di concorso che la tipologia di posto.
La nostra lettrice, quindi, se otterrà l’utilizzazione sul sostegno rimarrà in ogni caso titolare su posto comune e non sarà sottoposta ad alcun vincolo di permanenza temporale sul sostegno
Vincolo quinquennale sul sostegno: decorre dopo trasferimento o immissione in ruolo su questa tipologia di posto
Il vincolo temporale di permanenza sul sostegno interessa solo i docenti che ottengono il trasferimento da posto comune a sostegno, il passaggio di ruolo sul sostegno o vengono immessi in ruolo su questa tipologia di posto.
Come stabilisce l’art.23 comma 7 del CCNI sulla mobilità, il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno decorre dall’anno scolastico dell’immissione in ruolo o del movimento ottenuto (trasferimento o passaggio di ruolo)
Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze indicate nell’art. 13 punti II) e V) del contratto
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, se otterrà l’utilizzazione sul sostegno per il prossimo anno scolastico, non sarà obbligata a rimanere su questa tipologia di posto gli anni successivi.
Se per il 2020/21 non sarà più interessata a lavorare sul sostegno non presenterà relativa domanda di utilizzazione e presterà servizio nella scuola di titolarità, su posto comune dove è la titolare
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