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Utilizzazione sul sostegno per docente specializzato, titolare su materia, non soprannumerario: cosa prevede il contratto

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Il docente titolare su materia e specializzato sul sostegno può chiedere utilizzazione sul sostegno anche se non è soprannumerario. Solo  domanda provinciale nel grado di titolarità

Una lettrice ci scrive:

 “Sono una docente di ruolo di inglese nella scuola secondaria di secondo grado. Non sono soprannumeraria e quella in cui sono è la mia sede di titolarità dal 2016/17, non ho mai fatto alcuna domanda di trasferimento. Possiedo il titolo di specializzazione di sostegno. La mia domanda è: posso chiedere (l’anno prossimo ovviamente) l’utilizzazione sul sostegno in una provincia che non è né quella in cui si trova la scuola di titolarità né quella dove risiedo e dove vive la mia famiglia?”

Le regole per la mobilità annuale, stabilite annualmente fino al 2018/19, con l’ultimo contratto hanno validità triennale e, come esplicitato nella premessa del CCNI, quanto stabilito nel contratto sarà valido per il prossimo triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Utilizzazione sul sostegno per docente non soprannumerario titolare su materia

La possibilità di chiedere utilizzazione sul sostegno per il docente specializzato titolare su materia,  non soprannumerario, è prevista nell’art.2 comma 1 lettera f), dove si stabilisce quanto segue:

“f) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione [….]”

Le condizioni da rispettare sono, quindi, le seguenti:

  • essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno
  • presentare domanda solo nel grado di istruzione di titolarità

Utilizzazione interprovinciale

La possibilità di presentare domanda di utilizzazione in una provincia diversa da quella di titolarità è condizionata dalla classe di concorso o posto di titolarità che deve risultare in esubero nella provincia di titolarità, in sintonia con quanto prevede il comma 5 del succitato art.2:

“5. Al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 11; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.”

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, essendo specializzata sul sostegno e titolare su materia, ha il requisito per chiedere utilizzazione su questa tipologia di posto, ma se la sua classe di concorso di titolarità non risulterà in esubero provinciale potrà presentare domanda soltanto nella provincia di titolarità e chiaramente, solo nella scuola Secondaria II grado dove è titolare

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