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Utilizzazione interprovinciale: solo se la classe di concorso di titolarità è in esubero provinciale

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Quando è possibile chiedere utilizzazione interprovinciale. In base al CCNI 2018/19 è indispensabile l’esubero provinciale nella classe di concorso di titolarità

Una lettrice ci scrive:

“Sono un’ insegnante di sostegno scuola primaria, quinquennio su sostegno completato. Quest’anno vorrei fare trasferimento su altra provincia,scegliendo comune e non scuola, chiedo se è possibile, sempre se otterrò trasferimento ,chiedere utilizzo su sostegno nella scuola dove insegno, perché ci tengo a portare in quinta l’alunno con cui lavoro da quattro anni”

L’utilizzazione è un movimento annuale che può essere chiesto dai docenti in possesso dei requisiti indicati annualmente nel CCNI. Il contratto sulla mobilità annuale è predisposto ogni anno e per quello relativo al prossimo anno scolastico 2019/20 è necessario ancora aspettare. In base a quanto disposto negli anni scorsi, compreso l’anno in corso, i docenti che possono chiedere utilizzazione devono essere soprannumerari, trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata o appartenere a classe di concorso in esubero

Utilizzazione sul sostegno

In base all’art.2 comma 1 lettera f)  del CCNI 2018/19, ipotizzando un conferma anche per il prossimo anno scolastico, il docente titolare su materia/posto comune, specializzato sul sostegno, anche se non è soprannumerario o trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, può  chiedere utilizzazione solo sul sostegno, ma nel grado di istruzione di titolarità

Utilizzazione interprovinciale

Se quanto disposto nell’art.2 comma 5 del CCNI sulla mobilità annuale 2018/19 sarà confermato anche per il 2019/20, sarà possibile chiedere utilizzazione interprovinciale soltanto ai docenti appartenenti a classe di concorso in esubero nella provincia di titolarità. A tal fine il contratto valido per il corrente anno scolastico stabilisce, infatti, quanto segue:

AI fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall’art 1 comma 12; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente

Conclusioni

La nostra lettrice, essendo specializzata sul sostegno, ha titolo per chiedere utilizzazione su questa tipologia di posto anche in seguito al trasferimento su posto comune che determina una modifica della sua titolarità

Il problema per lei è determinato dal fatto che si tratterebbe di un trasferimento interprovinciale e, considerando che l’utilizzazione che le interessa riguarda l’attuale provincia di titolarità, sarebbe un’utilizzazione interprovinciale, movimento che potrà chiedere solo in presenza di  esubero provinciale nel posto di titolarità

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