USR Toscana. Il servizio in scuola paritaria non è valutabile nella mobilità

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L’USR Toscana ha pubblicato una nota in cui mette in chiaro quali sono i servizi valutabili per la mobilità: la nota è stata redatta in seguito ai reclami per la mancata valutazione del servizio nelle scuole paritarie.

L’USR puntualizza che “ogni redazione della domanda di mobilità priva di nota di non acquiescenza, in relazione alla valutabilità dei servizi in discorso, e formulata in modo tale da trarre in inganno l’ Amministrazione valutante può determinare le conseguenze di cui al T.U. 445/2000.”

In base all’Ordinanza Ministeriale n.207 del 9 marzo 2018 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 208 del 9 marzo 2018, sono valutabili solamente:
1) gli anni di servizio nelle scuole primarie paritarie che abbiano conservato anche lo status di parificata insieme alla qualifica di paritaria e solamente fino al 31 agosto 2008;
2) gli anni svolti nella materna paritaria, ma solo se comunale;
3) gli anni svolti nelle scuole secondarie pareggiate.

La nota poi chiarisce: “Si evidenzia altresì che, indipendentemente dalle disparate e contrastanti pronunce dei giudici di primo grado sulla problematica, la costante giurisprudenza della Corte di Appello di Firenze, ad oggi, afferma che tale limite nel riconoscimento del punteggio del servizio nella scuola paritaria ai fini della mobilità NON determina una violazione dei principi normativi e comunitari ( si veda, per tutte, la Sentenza Corte di Appello Firenze n. 375/2014).
Si evidenzia altresì che, trattandosi di questione ordinamentale, l’ Amministrazione formulerà richiesta alla competente Avvocatura dello Stato di organizzare la difesa erariale, se necessario, su tre gradi di giudizio.”

nota

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