Uscita da scuola, Ministero auspica modifica legislativa per validare liberatorie

WhatsApp
Telegram

Comunicato Ministero – Seduta Aula Camera 10 novembre 2017. Interpellanza urgente n. 2-01997 On.li Cimbro e altri. Risposta del Ministero

Gli On.li interpellanti chiedono l’adozione di iniziative per conciliare la necessità di favorire il processo di auto-responsabilizzazione delle studentesse e degli studenti al momento dell’uscita da scuola dopo il termine dell’orario delle lezioni con l’esigenza di garantire al personale scolastico una maggiore tutela giuridica, basata su presupposti certi, in relazione agli obblighi di sorveglianza.

Come è noto, su tale questione si è sviluppato in questi giorni un ampio dibattito a seguito di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (19 settembre 2017 -n. 21593) emessa a seguito della morte di un alunno investito mentre ritornava a casa dopo l’uscita da scuola.
La questione richiede preliminarmente di essere inquadrata sotto il profilo giuridico e normativo.

In sintesi, l’obbligo di vigilanza è previsto: per i dirigenti scolastici dal decreto legislativo n. 165 del 2001; per i docenti dall’articolo 29, comma 5, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola 2006-2009 e per il personale ATA dalla tabella A – profili di area del personale ATA – allegata al medesimo contratto collettivo.
Quanto al soggetto vigilato, l’obbligo di vigilanza si riferisce, in genere, a tutti i minori, e quindi fino alla maggiore età (18 anni). Tuttavia, già a partire da 14 anni si considera che il minore abbia maturato una certa capacità di intendere e volere, intesa come sua idoneità alla autodeterminazione, ovverosia consapevolezza dell’incidenza del proprio operare sul mondo esterno.

Tant’è vero che la Cassazione civile si è pronunciata sostenendo che il dovere di vigilanza imposto ai docenti non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto, di modo che, con l’avvicinamento di costoro all’età del pieno discernimento, l’espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno.

Posto ciò, appare quindi opportuna, ai fini della risoluzione della questione, la definizione di uno strumento, anche di carattere normativo, che specificamente per la scuola riconosca la possibilità di uscita autonoma del minore, condizionata al ricorrere di taluni presupposti che tengano conto dell’età, del grado di autonomia e di istruzione, delle scelte educative formulate dalla famiglia, della situazione logistica. Tutto ciò, in ogni modo, continuando a garantire l’attuale livello di tutela delle ragazze e dei ragazzi.

Il Ministero sta approfondendo con attenzione la tematica. Nello stesso tempo, guarda con estremo favore all’ipotesi di introdurre una norma di rango primario – sono già stati proposti alcuni emendamenti di iniziativa parlamentare in tal senso – che consenta ai genitori o tutori dei soggetti minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, di autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma degli stessi dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, esonerando con tale autorizzazione il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
Ciò consentirebbe ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori dei minori di 14 anni, nell’ambito di un processo di auto-responsabilizzazione dei propri figli, di valutare il livello di crescita e sviluppo di questi, nonché il grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli stessi nonché lo specifico contesto in cui essi si muovono.

Tutto questo in ossequio ai principi sanciti nella Carta Costituzionale che assegna alla famiglia ed alla scuola la responsabilità di educare e di istruire i giovani in un rapporto famiglia/scuola che va nella direzione di una relazione sempre più interattiva. Nel solco dell’evoluzione delle più recenti teorie pedagogiche, si introdurrebbero così nuove modalità organizzative atte a favorire un maggiore coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica, promuovendo ulteriormente la corresponsabilità educativa famiglia/scuola.

Difatti, l’autorizzazione genitoriale all’uscita autonoma dalla scuola del minore potrà costituire il frutto del confronto responsabile, dell’accordo partecipato, della condivisione di metodologie e obiettivi tra famiglia e scuola, modalità che deve sempre caratterizzare il processo di crescita del minore in ambito scolastico inteso in senso lato.

Concludendo si evidenzia che nell’ipotesi dell’autorizzazione genitoriale alla libera uscita dei minori, il minore non resta privo di qualsivoglia forma di tutela. L’obbligo di vigilanza e le connesse responsabilità tornano, difatti, in capo ai genitori, essendosi realizzato quel “subentro potenziale” nella vigilanza che la giurisprudenza ha più volte richiesto per sollevare la scuola dall’obbligo di sorveglianza sui minori nel caso di specie. Si cita, tra le tante, la sentenza della Cassazione civile n. 3074 del 30 marzo 1999.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri