Uscita autonoma minori 14 anni, legge in GU: docenti sollevati da obbligo vigilanza se genitori presentano autorizzazione

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale, legge n. 172/2017, collegato alla legge di Bilancio.

L’articolo 19-bis della legge riguarda l’uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni.

Secondo le nuove disposizioni, sulla base di una valutazione riguardante l’età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, i genitori possono autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni.

L’autorizzazione solleva il personale scolastico da ogni responsabilità legata all’obbligo di vigilanza.

E’ chiaro che, se i genitori non autorizzano la scuola, permangono gli obblighi di vigilanza e il minore al suono della campanella va affidato al genitore o a persona dallo stesso delegata.

La legge è entrata in vigore in data odierna (06/12/2017), per cui da oggi le scuole possono accettare le autorizzazioni da parte delle famiglie.

La legge prevede, inoltre, che i genitori possano rilasciare un’autorizzazione agli enti locali, affinché i figli minori di 14 anni usufruiscano autonomamente del servizio di  trasporto scolastico, esonerando i medesimi enti dalle responsabilità connesse all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata.

Il testo della legge

Controllo obbligo vaccinale, procedura semplificata già dal corrente anno scolastico. E’ legge

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