Uno studente scivola a scuola a causa di condensa sul pavimento, condanna e risarcimento di 7mila euro

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Il MIUR è stato citato in giudizio in una causa di risarcimento danni a causa dell’infortunio subito da un bambino il quale durante le attività didattiche, mentre l’insegnante si era allontanata dall’aula, scivolava sul pavimento umido per l’accumulo di condensa, riportando lesioni.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “la responsabilità dell’istituto scolastico per i danni che l’allievo causa a sé stesso ha natura contrattuale e, dunque, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., l’istituto ha l’onere di provare che il danno sia stato determinato da causa non imputabile alla scuola o all’insegnante, per la cui dimostrazione occorre che siano provate le misure adottate dai docenti per evitare il verificarsi di eventi dannosi” (cfr. tra molte Cass. civ. n. 2413/2014).

Il Tribunale di Lecce con la Sentenza del 6 giugno 2017 rileva che all’esito dell’istruttoria svolta risulta provato che il piccolo è caduto a terra da solo durante l’orario scolastico a causa del pavimento bagnato e divenuto scivoloso per l’umidità che si era depositata.

Ed invero, i testi hanno dichiarato che il giorno del sinistro vi erano fenomeni di condensa sulle finestre e sul pavimento e che lo stesso era scivoloso. Tali essendo le risultanze istruttorie, deve osservarsi che non risulta viceversa assolto l’onere della prova, gravante sul Ministero convenuto, che nell’occorso fossero state adottate tutte le misure necessarie a protezione dei minore, sì da far ritenere la caduta imprevedibile, in quanto ascrivibile a caso fortuito.

Non v’è chi non veda che la presenza di condensa sul pavimento dell’aula scolastica risulti di per se stessa pericolosa per gli alunni, a maggior ragione in considerazione dell’età dei medesimi, e manifesti, nel caso concreto, la mancata adozione di idonee misure precauzionali atte a prevenire le verosimili cadute dovute a scivolamento. Conclude il Tribunale accertando come sussistente la responsabilità del Ministero convenuto per i danni derivati dalla caduta del minore accogliendo la domanda per quanto di ragione e per l’effetto condannando il Ministero convenuto alla corresponsione della somma di Euro 7.565,15 oltre accessori.

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