Uno sguardo ad alcuni stralci della sentenza 41/11

Di Lalla
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Giovanni Iacono – In questi giorni stiamo assistendo sul web e sulla stampa specializzata e non, a un proliferare di ipotesi e congetture sul possibile aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Aldilà delle singole opinioni, diamo uno sguardo ad alcuni stralci della sentenza 41/11 della Consulta che è alla base di tale sconvolgimento, e che così recita:

Giovanni Iacono – In questi giorni stiamo assistendo sul web e sulla stampa specializzata e non, a un proliferare di ipotesi e congetture sul possibile aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Aldilà delle singole opinioni, diamo uno sguardo ad alcuni stralci della sentenza 41/11 della Consulta che è alla base di tale sconvolgimento, e che così recita:

“…tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria. In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire.”

Faccio presente che l’art. 120, primo comma, Cost. è proprio quello che ha portato il Presidente della Repubblica Napolitano ad espungere dal testo del “milleproroghe” il blocco delle graduatorie ad esaurimento e il vincolo territoriale delle graduatorie d’istituto. Continuando:

“Ed invero, l’aggiornamento, per mezzo dell’integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all’ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”.

L’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si pone, quindi, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, risultando di conseguenza assorbite le ulteriori censure.

Per essere ancora più chiari, questo è l’articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Ricapitolando:
1. L’aggiornamento delle graduatorie è finalizzato a far valere i titoli nuovi o non dichiarati precedentemente ed quindi una procedura meritocratica valida per il reclutamento dei docenti;
2. Tale aggiornamento non può comportare il sacrificio del merito a favore dell’anzianità di iscrizione in graduatoria (che tradotto vuol dire “inserimento a pettine”);
3. Nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.) e per consentire l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, non si possono bloccare le graduatorie ad esaurimento (che in sintesi si intende “trasferimento”).

Viene fuori che:
1. Che l’aggiornamento è indispensabile;
2. Che esso deve avvenire senza vincoli territoriali o blocchi di sorta e quindi consentendo il trasferimento (ciò comporterebbe il mancato rispetto della sentenza).

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