Una docente depennata dalle graduatorie d’istituto per non aver dichiarato un patteggiamento

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Una docente veniva assunta per una supplenza su maternità ed ai fini della stipula del contratto presentava la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ove ometteva di aver riportato una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La scuola in questione vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dalla docente all’atto della presa in servizio …, visto il Certificato del Casellario Giudiziale .. considerata la discordanza tra le dichiarazioni rese dalla docente nella Dichiarazione sostitutiva e il Certificato del Casellario Giudiziale e considerata la non veridicità del contenuto delle predette dichiarazioni” disponeva la risoluzione con effetto immediato del rapporto di lavoro con la signora e, contestualmente, disponeva il depennamento della medesima dalle graduatorie di Istituto.

La docente sosteneva la illegittimità dei provvedimenti adottati nei suoi confronti dal MIUR, in quanto la sentenza di patteggiamento che la vedeva coinvolta non poteva essere considerata una sentenza penale di condanna idonea ad acquistare autorità di giudicato con efficacia nei giudizi civili e amministrativi; la sentenza in oggetto aveva previsto non soltanto la sospensione condizionale ma anche la non menzione della condanna nel Certificato Giudiziale, rilevato anche che l’interessata non aveva riportato condanne penali in relazione ai reati descritti dall’art. 58 del D.Lgs. n. 267 del 2000 a cui l’art. 95 ccnl.



Il Tribunale di Milano Sez. lavoro, Sent., 08-09-2016 ha rilevato che “ In rispondenza ad una logica di semplificazione dell’attività amministrativa e di alleggerimento degli oneri burocratici gravanti sui cittadini, il D.P.R. n. 445 del 2000 ha sancito la facoltà di sostituire con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, i certificati e le attestazioni inerenti fatti, stati e qualità personali da produrre nei procedimenti amministrativi, tra cui, ai sensi dell’art. 46, il “non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa ” ed il “non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali”.

Risulta opportuno precisare come il Casellario Giudiziale contenga iscrizioni diverse a seconda del soggetto richiedente. Stante il predetto quadro normativo, si deve osservare che, nell’ambito dei concorsi inerenti il pubblico impiego ed in particolare il comparto scuola, l’argomento è già stato affrontato da una recente pronuncia della locale Corte d’appello (sent. n. 943 del 4 luglio 2016, pres. ed est. Sala), cui si ritiene di dover aderire. (…) In tal senso, l’efficacia del patteggiamento come sentenza di condanna o meno non è direttamente pertinente (per quanto esso paia risolto direttamente dalla legge: art. 445, comma 1 -bis c.p.p.: “la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna”) .

Come riferito sopra , i privati possono ottenere solo il certificato del casellario giudiziale semplice nel quale non sono visibili le condanne con la non menzione ex art. 175 c.p., mentre la pubblica amministrazione può accedere al casellario integrale. Dunque, secondo l’allegazione della docente l’autocertificazione deve considerarsi corretta perché la stessa si pone come alternativa alla produzione della certificazione del casellario semplice, che reca la dicitura “nulla” .Non a caso, proprio in calce al certificato del casellario prodotto dalla docente si legge: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori dei pubblici servizi della Repubblica italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l’ipotesi in cui sia prodotto nel procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).”

L’obbligo che gravava sulla docente era quindi quello di dichiarare se aveva precedenti e non soltanto le condanne penali visibili dal certificato del casellario spedito a richiesta del privato. La dichiarazione sostitutiva quindi non poteva tener conto delle sole risultanze del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, comunque non utilizzabile nei confronti della PA, proprio in ragione della particolare garanzia accordata alla pubblica amministrazione stessa allorché si instaura un rapporto di pubblico impiego.”

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