Se un studente si infortuna durante una partita a pallavolo a scuola, di chi è la responsabilità?

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Il Tribunale del Lavoro di Potenza con la Sentenza del 25-05-2017 affronta il caso di uno studente che ha chiesto la condanna del MIUR al risarcimento in suo favore dei danni subiti da minore – la quale frequentava all’epoca la classe IV^ – dell’Istituto Magistrale nell’ambito dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore in palestra, durante la lezione di educazione fisica, in presenza della docente nel corso di una partita di pallavolo, a seguito di una caduta conseguente alla risposta ad una violenta battuta di un altro alunno, e consistiti nella lussazione della spalla destra, nella misura risultante in corso di causa con i relativi accessori.

Il Giudice rileva che Come è noto, l’art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312 dispone in subjecta materia che “la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi” (primo comma) e che “la limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza…”, ma, “… salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi” (secondo comma).

“Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l’art. 61, secondo comma, della L. 11 luglio 1980, n. 312 – nel prevedere la sostituzione dell’amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi – esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo – contrattuale o extracontrattuale – dell’azione.

Ne deriva, pertanto, che l’insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell’ambito di un’azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all’art. 2048, secondo comma, cod. civ.), ma anche nell’ipotesi di danni arrecati dall’allievo a sé stesso (ipotesi da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ.), fermo restando che in entrambi i casi, qualora l’amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all’alunno autodanneggiatosi, l’insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest’ultimo, operante verso l’amministrazione ma non verso i terzi (da ultima: Cass., 3 marzo 2010, n. 5067).

Orbene, i fatti, per come ricostruiti sulla scorta delle risultanze probatorie rivelano che l’incidente subito dallo studente è avvenuto nel corso del regolare svolgimento della lezione di educazione fisica e la condotta dell’alunno che ha lanciato la palla si colloca nella normale dinamica dell’esercitazione sportiva. Si deve escludere, comunque, che si possa configurare la condotta del compagno di scuola come intrinsecamente illecita. L’infortunio in questione è avvenuto durante una normale azione di gioco, per caso fortuito, e del tutto prescindendo da un comportamento colposo di altro allievo partecipante alla gara sportiva; inoltre, nessun appunto può essere mosso agli organizzatori della partita e nessuna specifica violazione può essere contestata al sorvegliante (per quanto non direttamente a contatto della partita).

In conclusione, non si può ravvisare un’omissione delle misure idonee (secondo i canoni del buon senso) a prevenire ed evitare che gli alunni potessero compiere atti pregiudizievoli per la propria o l’altrui incolumità. Onde, la verificazione dell’infortunio (secondo la dinamica desunta dalle acquisizioni processuali) non è imputabile all’inadeguata sorveglianza degli alunni da parte del personale scolastico. In definitiva, alla luce della ricostruzione emersa dall’istruzione, l’evento di danno non era assolutamente prevedibile né prevenibile, ma esclusivamente imputabile a caso fortuito. Ne deriva che la domanda deve essere rigettata.”

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